Sequestro preventivo e probatorio: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 36363 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano anche i vizi della motivazione, ma solo quando siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Le censure che si risolvono in una rivalutazione del merito sono inammissibili. Nel caso del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, non è necessario il collegamento causale o funzionale del bene con il reato.
Il Fatto
Un indagato per detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti è destinatario di due misure reali. La prima è il sequestro preventivo di una somma di denaro, disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 240-bis, cod. pen., e 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per impedire la commissione di ulteriori reati analoghi. La seconda è la convalida del sequestro probatorio di due telefoni portatili.
Il Tribunale del riesame respinge le istanze difensive. L’indagato ricorre per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione: quanto al denaro, perché le somme, di modesto ammontare, proverrebbero da un’attività di aiuto cuoco; quanto ai telefoni, perché il Pubblico ministero non avrebbe esplicitato le ragioni del loro collegamento all’ipotizzata attività di spaccio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità: contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. In questa nozione possono rientrare anche i vizi della motivazione, ma soltanto se così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunque inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Richiama sul punto Sez. U n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692. Tale evenienza non ricorre nella specie.
Solo per completezza, la Corte aggiunge che le censure sul sequestro preventivo sono comunque inammissibili, perché puramente assertive e volte a una rivalutazione del merito, non consentita al giudice di legittimità, oltre che generiche ed eccentriche rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato. Quest’ultimo ha confermato la legittimità dell’ablazione delle somme ai fini della confisca c.d. “per sproporzione”, a norma degli artt. 240-bis, cod. pen., e 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla quale non è necessario il collegamento causale o funzionale del possesso con il reato.
Quanto al decreto di convalida del sequestro probatorio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la motivazione, seppur sintetica, fosse effettiva ed esauriente. La Corte richiama Sez. 6 n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 e valorizza la tipologia del reato e degli oggetti assoggettati a vincolo: il contenuto dei telefoni cellulari costituisce la fonte informativa primaria per l’accertamento della rete illegale di fornitori e clienti in cui uno spacciatore necessariamente agisce.
L’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa, con richiamo a Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000. La somma è fissata in tremila euro, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.