Prescrizione del reato satellite e rideterminazione della pena in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36380 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello è tenuto a rilevare anche d’ufficio, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la prescrizione dei reati maturata prima della sentenza di secondo grado, non essendo a tal fine necessari accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità. Estinto per prescrizione il reato satellite tra quelli avvinti da continuazione, la Corte di cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., detraendo l’aumento di pena già applicato dai giudici di merito per il reato più grave divenuto estinto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, per i reati di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 e all’art. 612, comma secondo, cod. pen., alla pena di undici mesi di reclusione e duemila euro di multa, con riconoscimento della continuazione tra i due delitti. La Corte d’Appello ha confermato la condanna con sentenza del 3 aprile 2025.
Il difensore ricorre per cassazione, lamentando che il giudice di appello abbia omesso di considerare la richiesta congiunta delle parti di dichiarare l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Il ricorso riguarda, in particolare, il mancato esame di una questione rilevabile anche d’ufficio e il conseguente effetto sulla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina la doglianza in relazione a entrambi i delitti. Per il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., i termini massimi di prescrizione di sette anni e sei mesi, in assenza di cause di sospensione, sono decorsi il 3 gennaio 2025, quindi prima della sentenza di secondo grado.
Quanto al reato di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, punito con pena edittale massima di sei anni e otto mesi di reclusione, i termini massimi — fissati dagli artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod. pen. — sono di otto anni e quattro mesi e, considerate le cause di interruzione ex art. 160 cod. pen., verranno a scadenza il 3 novembre 2025. La prescrizione, dunque, non era ancora maturata.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., con declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. La Corte richiama il principio per cui tale questione rientra nell’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., senza necessità di accertamenti in fatto incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità, come affermato da Sez. Un. n. 8413 del 2008 e da Sez. I n. 9288 del 2014.
Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Venuta meno, per prescrizione, la continuazione con il meno grave dei due reati, la Corte procede direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, secondo il principio di Sez. II n. 4594 del 2018. La pena è così diminuita di dieci giorni di reclusione e 244 euro di multa, pari all’aumento già individuato dai giudici di merito per il reato satellite, e rideterminata in dieci mesi e venti giorni di reclusione e 1.756 euro di multa.
Nota della Redazione
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