Confisca del denaro e nesso pertinenziale nello spaccio (Cass. pen. Sez. 7 n. 9724 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato è legittima quando sia provato il nesso di pertinenzialità tra la somma e l’attività di spaccio, potendo essa rappresentare il corrispettivo ricevuto da terzi per la detenzione delle sostanze. La censura che deduca l’illegalità della confisca sulla sola base di una presunta incompatibilità astratta con la fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, senza confrontarsi con le statuizioni del giudice di merito e senza specificare il tipo di confisca applicata, è inammissibile in sede di legittimità, in quanto volta a sollecitare una rivisitazione di profili fattuali non consentita.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado all’esito di giudizio abbreviato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, aveva visto parzialmente riformare la sentenza dalla Corte di appello di Roma, che aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, confermando nel resto le statuizioni, ivi compresa la confisca del denaro sequestrato. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando per la prima volta l’illegalità della misura ablativa per la presunta assenza del nesso tra la somma di denaro e il reato contestato, nonché la natura di misura di sicurezza che la renderebbe rilevabile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso, lungi dall’attiene all’effettiva illegalità della confisca, involgeva profili di natura fattuale concernenti la relazione tra il denaro confiscato e la condotta illecita. Tale valutazione, come evidenziato in sede di legittimità, non è consentita nel giudizio di cassazione, essendo preclusa ogni ulteriore ricostruzione del compendio indiziario già vagliato dai giudici di merito.
La doglianza è stata inoltre ritenuta generica, poiché la difesa non aveva specificamente richiamato le statuizioni della sentenza di primo grado sul punto, né aveva indicato la tipologia di confisca applicata in concreto. La Corte ha poi sottolineato come la prospettazione di una mera incompatibilità astratta tra il reato di detenzione a fini di spaccio e l’istituto della confisca non si confronti con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa la sussistenza del nesso di pertinenzialità laddove sia provato che le cose oggetto di ablazione rappresentino il corrispettivo ricevuto dall’imputato da terzi per la detenzione delle sostanze.
La mancata deduzione di elementi concreti per escludere che la somma di denaro rappresentasse il profitto o il prezzo del reato ha quindi determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con la pronuncia di inammissibilità, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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