Revoca dell’indulto e decorrenza della prescrizione della pena indultata (Cass. pen. Sez. I n. 652 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esecuzione della pena subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca del beneficio, e non dalla data in cui diviene definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca. Alla pena indultata si applica il disposto dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., poiché l’esecuzione è subordinata al verificarsi di una condizione. Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca, deve verificare l’eventuale prescrizione della pena indultata e l’assenza di condizioni ostative all’estinzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato con ordinanza l’indulto concesso al condannato, nella misura di anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa, in relazione alla pena di anni dodici di reclusione ed euro quarantasettemila di multa irrogata con sentenza della medesima Corte territoriale, divenuta irrevocabile il 23 aprile 2010.
Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il condannato ha commesso, nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, un delitto non colposo accertato con sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione, procedendo alla revoca ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006. Il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 172, comma quinto, cod. pen. e il contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di dies a quo nel computo del termine di prescrizione della pena in caso di revoca dell’indulto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel caso in cui l’esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna quale presupposto della revoca del beneficio. A tale indirizzo si è conformata la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito l’approdo interpretativo fondato sul dato testuale, logico e sistematico, in una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.
Il passaggio in giudicato della nuova sentenza di condanna coincide con l’avverarsi della condizione risolutiva che impediva l’esecuzione della pena indultata: da quel momento la pena diventa eseguibile e da allora decorre anche il termine per la prescrizione della sua eseguibilità. L’anticipazione del tempo dell’esecuzione al momento certo dell’avveramento della condizione, e non a quello variabile della successiva declaratoria di revoca, è coerente con i parametri di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dagli artt. 5 e 6 CEDU.
Una pena alla quale è stato applicato l’indulto non è eseguibile e diviene tale solo in caso di revoca del beneficio: ad essa si applica dunque l’art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui, se l’esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Sino a tale momento la prescrizione non può decorrere.
Nel caso concreto, la pena irrogata con la sentenza divenuta definitiva il 23 aprile 2010 è divenuta eseguibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la commissione, nel termine quinquennale, di un nuovo delitto non colposo. Il ricorrente lamenta la prescrizione della pena indultata, ma la Corte territoriale non ha preso in esame, in alcuna parte, questo tema. Il giudice dell’esecuzione dovrà quindi verificare, tenuto conto della data di irrevocabilità della sentenza presupposto, l’eventuale prescrizione della pena indultata e l’assenza di condizioni ostative all’estinzione, quali la dichiarazione di abitualità.
Ne deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame sul punto.
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Nota della Redazione
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