Revoca del porto d’armi per cessione a soggetto non titolato: è sufficiente la prognosi di non affidabilità (TAR Puglia n. 284 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è atto ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, fondato non su un giudizio di pericolosità sociale ma su una valutazione prognostica circa la completa affidabilità del soggetto e l’assenza di rischio di abuso nell’utilizzo delle armi. Ai fini del provvedimento inibitorio non è necessario un oggettivo e accertato abuso delle armi: è sufficiente che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, il soggetto non dia completo affidamento di non abusarne. La motivazione non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, mentre il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di non irrazionalità o arbitrarietà della scelta. Il periculum del ricorrente all’esercizio dell’attività venatoria è recessivo rispetto all’interesse pubblico al corretto uso delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia, contestando il difetto dei presupposti e l’insufficienza della motivazione. Il provvedimento traeva origine dalla cessione del fucile a un soggetto appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ritenuto perito nel maneggio delle armi ma non in possesso del titolo abilitativo richiesto; la condotta era stata ritenuta penalmente rilevante dall’Autorità di pubblica sicurezza. Chiesta la sospensione cautelare degli effetti del decreto, la questione giungeva nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dinanzi al TAR Puglia, Sezione Terza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso infondato al sommario esame proprio della fase. Il Collegio ha rammentato che la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza in subiecta materia è ampiamente discrezionale, dovendo bilanciare l’interesse all’incolumità delle persone e la sicurezza pubblica con la posizione del privato. Tale valutazione non attiene alla pericolosità sociale in senso tecnico, ma consiste in un giudizio meramente prognostico sulla completa affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abuso nell’utilizzo delle armi.
Ne consegue – ha proseguito il Collegio – che per la revoca non è affatto necessario che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, potendo il provvedimento fondarsi anche su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, purché idonee a far dubitare dell’affidabilità del titolare. La motivazione dell’atto inibitorio non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, restando il sindacato giurisdizionale limitato al controllo di non irrazionalità o arbitrarietà delle valutazioni compiute.
Nella specie, l’episodio contestato – la cessione dell’arma a soggetto privo di titolo, ancorché asseritamente perito – è stato ritenuto sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento, in considerazione delle conseguenze in termini di affidabilità al corretto uso delle armi. Quanto al periculum, il Tribunale ha giudicato recessivo l’interesse del ricorrente all’esercizio dell’attività venatoria, peraltro non in corso, rispetto all’interesse pubblico primario alla sicurezza. L’ordinanza, emessa nella camera di consiglio del 27 maggio 2026, ha respinto l’istanza cautelare e ha compensato le spese della fase, disponendo l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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