Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 1860 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché l’inerzia dell’amministrazione possa dirsi illegittima. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, sicché, per il suo carattere d’ufficio e anticipatorio rispetto al soddisfo, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1213/2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto al beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici e ha condannato il Ministero dell’Istruzione all’attivazione del beneficio per duemila euro, oltre alle spese di lite liquidate in ottocento euro in favore del difensore antistatario.

La sentenza è passata in giudicato e non è stata impugnata. La parte ha notificato il titolo ai fini esecutivi e ha lasciato decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni. L’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto, né la somma principale né le spese, così da determinare la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, pur ritualmente evocata, non ha dato prova di aver dato esecuzione al giudicato. Su queste basi il ricorso è stato accolto.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore, includendo espressamente anche la condanna alle spese in favore del difensore distrattario. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza granitica secondo cui il giudizio di ottemperanza è ammissibile pure per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese liquidate in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.

Quanto all’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario si insedierà su istanza del ricorrente e assicurerà nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Il Collegio ha poi riconosciuto i presupposti per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non essendo state evidenziate valide ragioni ostative. Il parametro è stato individuato nell’interesse legale, esplicitamente richiamato dalla norma. Quanto alla decorrenza, il Tribunale ha precisato che, alla stregua del nuovo testo della richiamata lettera e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione in settecento euro oltre accessori, distrazione in favore del difensore antistatario e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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