Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2529 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, sia passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum, è inottemperante. Il giudice assegna un nuovo termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione debitrice ed era passata in giudicato.

Non avendo il Ministero dato spontanea esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione intimata si è costituita resistendo con atto di mera forma, senza contestare il credito né fornire indicazioni sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo posto a fondamento della domanda è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente all’amministrazione debitrice. Rispetto a tale titolo risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.

Il giudice verifica poi l’effettivo stato di esecuzione. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Sul punto l’amministrazione resistente, pur costituitasi, non ha formulato alcuna deduzione né ha offerto indicazioni sull’andamento della procedura.

Da tale condotta processuale il Tribunale trae la conferma che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo.

Quanto ai rimedi, il Tribunale assegna al Ministero resistente il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega: questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, si intendono connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso del commissario resta compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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