Atto esecutivo di ordinanza sindacale e carenza di interesse ad impugnare (TAR Sicilia n. 2320 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione comunale dà esecuzione a una propria precedente ordinanza sindacale, già ritenuta legittima dal giudice amministrativo, non costituisce un atto autonomamente lesivo, ma un mero provvedimento esecutivo privo di nuova valutazione discrezionale. L’impugnazione di tale atto è pertanto inammissibile per carenza di interesse, perché il suo eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità concreta e attuale al ricorrente, permanendo efficace il provvedimento presupposto dal quale discendono gli effetti lesivi. L’obbligo di motivazione dell’atto esecutivo è soddisfatto mediante il richiamo per relationem dell’atto presupposto, non essendo richiesta la reiterazione dell’intero apparato argomentativo. Il richiamo, contenuto nell’atto esecutivo, a mere circostanze di fatto non ne muta la natura né lo converte in nuova ordinanza contingibile e urgente.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente gestiva una struttura socio-assistenziale per anziani nel territorio di un comune siciliano. Con precedente ordinanza sindacale, l’amministrazione aveva disposto la cessazione di tale attività di gestione. La ricorrente impugnò quel provvedimento dinanzi al TAR Sicilia, che con la sentenza n. 1504/2025 ne ha riconosciuto la legittimità. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dinanzi al C.G.A.R.S., attualmente pendente.

Nella pendenza dell’appello, il Comandante della Polizia Municipale ha adottato una nota recante l’esecuzione coatta dell’ordinanza sindacale e la diffida al rilascio dell’immobile. La società cooperativa ha impugnato questa nota, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione, il difetto di istruttoria e di motivazione e la natura sostanziale di autonoma ordinanza contingibile e urgente, chiedendo altresì la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione necessaria del processo. La pendenza dell’appello avverso la sentenza n. 1504/2025 non integra un’ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico, non sussistendo alcun rapporto di necessaria dipendenza logico-giuridica tra le due controversie ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c..

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. L’atto impugnato si limita a richiamare l’ordinanza sindacale, dà atto della persistente inottemperanza, richiama la sentenza che ha riconosciuto la legittimità del provvedimento presupposto, preannuncia e calendarizza l’esecuzione coatta e diffida al rilascio dell’immobile. Esso svolge quindi una funzione esclusivamente attuativa di un assetto di interessi già integralmente definito dall’ordinanza presupposta, che ha esaurito l’intera fase di accertamento e valutazione.

Ne consegue che l’eventuale annullamento della nota non arrecherebbe alcuna utilità concreta e attuale alla ricorrente, permanendo efficace il provvedimento presupposto. Il riferimento all’evento meteorologico del 23 giugno 2025 riveste carattere meramente descrittivo e non integra una nuova autonoma motivazione né una nuova valutazione discrezionale; risulta perciò infondato l’assunto secondo cui la nota costituirebbe una ordinanza contingibile e urgente, con conseguente irrilevanza delle censure su incompetenza, mancata comunicazione al Prefetto e violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Collegio rileva inoltre che lo sgombero è stato integralmente eseguito, il bene è rientrato nella disponibilità comunale ed è stato affidato a terzi, e la ricorrente non è titolare di alcun titolo che le consentirebbe di riottenerne la disponibilità. Il generico riferimento a una futura azione risarcitoria non basta a conservare l’interesse, dovendo l’interesse strumentale all’accertamento essere specificamente dedotto e allegato con la prospettazione di un concreto pregiudizio.

Il ricorso è comunque infondato nel merito. Le censure sulla necessità di nuova istruttoria si risolvono in una contestazione indiretta delle valutazioni già disattese con la sentenza n. 1504/2025, alle cui motivazioni il Collegio rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Accertata la legittimità dell’ordinanza, l’amministrazione era tenuta a darvi esecuzione senza nuova ponderazione degli interessi. Il difetto di motivazione è escluso, poiché l’atto esecutivo assolve all’obbligo mediante il richiamo per relationem.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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