Revoca licenza ex art. 100 TULPS e fatti esterni al locale (TAR Lombardia n. 3499 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza prevista dall’art. 100 TULPS, adottata quando si ripetano i fatti che hanno già determinato la sospensione, è misura di natura preventiva e non sanzionatoria: essa prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore del locale e risponde alla finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I tumulti o i gravi disordini avvenuti all’esterno dell’esercizio rilevano ai fini dell’adozione della misura solo se, sulla base degli accertamenti documentati dall’Autorità, costituiscono la prosecuzione senza soluzione di continuità di fatti iniziati all’interno del locale. Il provvedimento è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per travisamento dei fatti, erronea istruttoria o difetto di motivazione. La valutazione di proporzionalità va condotta in termini di bilanciamento tra l’interesse allo svolgimento dell’attività economica e la sicurezza della collettività.
Il Fatto
La ricorrente impugna il decreto con cui il Questore ha disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la revoca della licenza per la conduzione di un pubblico esercizio. Il provvedimento si fonda sulla proposta del Commissariato di P.S., motivata dal reiterarsi di situazioni pericolose per l’ordine pubblico: episodi di rilevanza penale verificatisi nel 2023 e sei precedenti sospensioni dell’attività adottate tra il 2017 e il 2023.
La ricorrente deduce la carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che i disordini sarebbero avvenuti all’esterno del locale e che l’art. 9 della legge n. 287 del 1991 consentirebbe una chiusura non superiore a quindici giorni. L’Amministrazione si costituisce a difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale dell’art. 100 TULPS, che prevede misure progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale fino alla revoca della licenza, con funzione sostanzialmente preventiva. La misura non è correlata alla responsabilità del titolare, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini. Ne deriva che i provvedimenti di natura preventiva sono connotati da ampia discrezionalità, censurabile solo per macroscopici vizi di travisamento dei fatti, erronea istruttoria o difetto di motivazione.
I motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente perché sovrapponibili. Le sei precedenti sospensioni adottate tra il 2017 e il 2023, non impugnate, sono state correttamente valutate nella loro oggettività insieme ai gravi episodi del 2023. Irrilevante è che ai tempi delle prime sospensioni la ricorrente non fosse titolare della licenza, poiché essa stessa è stata destinataria di provvedimenti di sospensione nel 2021 e nel 2023, tra cui quello del gennaio 2023 di quindici giorni, anch’esso non impugnato.
Sul punto centrale dei fatti esterni, il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui i disordini verificatisi fuori dal locale rilevano solo se sono la prosecuzione senza soluzione di continuità di fatti iniziati nell’esercizio. Dagli accertamenti e dalle testimonianze assunte nell’immediatezza emerge che i giovani coinvolti nella rissa avevano trascorso la serata nel locale, dove era cominciata la discussione: è dunque provato il nesso eziologico tra i fatti interni e quelli verificatisi nelle immediate vicinanze.
Quanto al diniego di audizione della ricorrente, il provvedimento prescinde dalla vicenda penale e dall’accertamento della colpevolezza, essendo lo scopo unicamente preventivo. Il richiamo all’art. 9 della legge n. 287 del 1991 è inconferente, perché riferito alla sospensione e non alla revoca. Infine, il provvedimento è stato adottato d’ufficio, sicché non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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