Mancato accertamento regionale del pagamento: improcedibilità e non cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13954 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano per gli anni 2015-2018 — ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 — non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, esigendo tale esito il previo accertamento dell’avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma, da pubblicare nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e da comunicare alla segreteria del TAR Lazio. La mancata adozione del provvedimento di accertamento da parte dell’amministrazione, pur in presenza dell’avvenuto versamento, impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendo il giudice dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite. L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 configura un procedimento strutturato in cui l’effetto estintivo dell’obbligazione è subordinato all’attività di verifica e accertamento dell’ente territoriale, la cui assenza non può essere surrogata dalla mera produzione in giudizio delle ricevute di pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, dinanzi al TAR Lazio, la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti, ivi inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida attuative.
Nel corso del giudizio, l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 rideterminava l’entità dell’obbligo di ripiano, riconoscendo la possibilità di assolvere l’obbligazione con il versamento della quota del 25 per cento degli importi. La ricorrente dichiarava di aver provveduto al pagamento in favore della Regione Piemonte, depositando le relative ricevute e chiedendo, all’udienza di discussione, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rileva come la disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 subordini la cessazione della materia del contendere a uno specifico iter procedimentale. La norma, infatti, impone alle regioni e alle province autonome di accertare l’avvenuto versamento dell’importo ridotto con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, e di comunicarli senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.
Nel caso di specie, la Regione Piemonte non aveva depositato alcun provvedimento di accertamento del pagamento. Il Collegio qualifica tale adempimento come requisito indefettibile per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendo la produzione documentale della parte ricorrente sopperire all’assenza dell’attività provvedimentale richiesta dalla legge.
La mancanza dell’accertamento regionale determina, pertanto, la persistenza di un interesse della ricorrente alla definizione del giudizio, ancorché l’obbligazione sia stata comunque adempiuta. Tuttavia, poiché l’interesse strumentale alla rimozione dei provvedimenti impugnati viene meno in ragione dell’avvenuto versamento — che preclude azioni ulteriori — il Collegio ritiene che la corretta declaratoria sia quella dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
La pronuncia, infine, dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione dell’esito in rito della controversia e della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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