Ottemperanza al decreto ingiuntivo e obbligatorietà del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2091 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’ammissibilità della domanda presuppone la prova dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro sessanta giorni. Il commissario ad acta nominato in via sostitutiva è titolare di un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’ente di appartenenza; le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione inadempiente non integrano corretta esecuzione dell’incarico.

Il Fatto

Una società ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, con cui era stato ingiunto a un comune il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato in forma esecutiva all’ente locale.

Il comune non si è costituito in giudizio. La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo l’inutile decorso del termine dilatorio dalla notifica del titolo e la mancata soddisfazione delle proprie spettanze.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione versata in atti è emerso che il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, era stato notificato al comune e che il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Riscontrata la mancata ottemperanza, il Collegio ha accolto la domanda e ordinato all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha previsto l’intervento in via sostitutiva di un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’assessorato regionale competente, con facoltà di delega a un funzionario munito delle necessarie competenze e un ulteriore termine di sessanta giorni.

Il giudice ha poi precisato la natura dell’incarico: il munus deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (C.G.A.R.S. n. 138/2015; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019). L’incarico è di natura sostitutiva: le attività di mero impulso verso gli uffici dell’ente tenuto all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione.

Quanto al compenso, il Collegio ha stabilito che sarà determinato e liquidato con successivo decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, richiamando l’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio — autorizzato nei limiti dello stretto necessario — e l’art. 56 per le ulteriori spese. La richiesta dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Gli atti del commissario vanno depositati esclusivamente tramite la procedura telematica, con apposito modulo.

Infine, le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con condanna dell’ente locale alla rifusione in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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