Silenzio inadempimento su abusi edilizi: il vicino ha diritto a un provvedimento espresso (TAR Campania n. 5080 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori previsti dagli artt. 27 e segg. del d.P.R. n. 380/2001, in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell’intervento. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di repressione e sulle successive diffide integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 31 c.p.a. L’amministrazione è tenuta a intervenire entro un termine perentorio per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, ovvero ad adottare un atto espresso che spieghi le ragioni del mancato intervento, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il diritto all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990 presuppone il previo ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della stessa legge, entro venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appezzamento di terreno confinante con la proprietà del controinteressato, deduceva che costui, realizzando il muro di confine, aveva occupato parte del suo fondo. Il Comune aveva inizialmente emesso un’ordinanza di ripristino, poi sospesa in vista di un tentativo di composizione bonaria, e successivamente confermata nella sua validità ed efficacia.
L’ordine di demolizione veniva definitivamente confermato dalla sentenza di questo Tribunale e dal successivo giudizio d’appello. Nonostante le diffide della ricorrente e un nuovo ordine di demolizione, l’amministrazione non provvedeva all’esecuzione coattiva. La ricorrente adiva quindi il giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna del Comune a eseguire le demolizioni, nonché al pagamento dell’indennizzo da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio per cui il proprietario del fondo confinante, in ragione della vicinitas, subisce gli effetti nocivi immediati e diretti dell’illecito edilizio e vanta una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza. Tale posizione legittima l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., potendo l’interessato pretendere un provvedimento espresso che motivi l’eventuale mancato intervento repressivo.
Nel caso di specie, la legittimità delle ordinanze di demolizione era stata definitivamente accertata e la mancata esecuzione costituiva circostanza pacifica. Il Comune non aveva riscontrato le diffide con un atto espresso, limitandosi a eccepire la presenza di una proposta transattiva ineseguita e la situazione di dissesto finanziario. La Corte ha conseguentemente condannato l’amministrazione a intervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, ponendo in essere tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’ordinanza, ovvero adottando un atto che spiegasse le ragioni dell’eventuale mancata demolizione. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato fin d’ora il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni su istanza di parte.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha respinta. Il riconoscimento dell’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990 è condizionato al previo esperimento del ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza dei termini procedimentali. Non risultando tale adempimento, la domanda è stata dichiarata infondata. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con attribuzione al difensore della ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.