Revoca delle licenze alberghiere va motivata la proporzionalità (Cons. Stato n. 5285 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle licenze di esercizio dell’attività alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande è illegittima per difetto di motivazione quando l’amministrazione comunale omette di valutare la proporzionalità della misura integrale a fronte di una SCIA presentata per il ripristino della legalità edilizia. In ossequio ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, grava sul Comune un preciso onere di ponderare l’adozione di un provvedimento meno gravoso rispetto all’azzeramento delle licenze. Il provvedimento che si limiti a richiamare l’insufficienza delle osservazioni procedimentali, senza confrontarsi con gli elementi addotti dall’interessato e con le soluzioni alternative, è carente nella motivazione.

Il Fatto

Una società titolare di un complesso alberghiero ha impugnato innanzi al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune ha revocato l’autorizzazione sanitaria e tutte le licenze di somministrazione e di esercizio alberghiero, imponendo la cessazione immediata dell’attività e la chiusura della struttura. La revoca richiamava i gravi abusi edilizi accertati sul compendio immobiliare e l’art. 3, comma 7, della legge n. 287 del 1991, che subordina l’esercizio dell’attività al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo non praticabile la continuazione dell’attività nelle sole parti legittime, stante la stratificazione degli abusi e l’alterazione dell’assetto preesistente. La società ha proposto appello, deducendo la mancata proporzionalità della revoca integrale, l’errore di qualificazione dell’istituto applicato e la mancata considerazione della SCIA presentata per la rimozione delle opere abusive.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’impugnazione ravvisando un difetto di motivazione parziale, con assorbimento delle ulteriori censure e delle eccezioni pregiudiziali del Comune. Il Collegio rileva che il giudice di primo grado non ha considerato come l’amministrazione non si sia pronunciata, nella motivazione del provvedimento, sul dedotto difetto di proporzionalità derivante dalla perdita di tutte le licenze e autorizzazioni, pur in presenza della già avvenuta presentazione di una SCIA per il ripristino totale della legalità.

La Corte valorizza le osservazioni procedimentali presentate dalla società, con cui si evidenziava il carattere sproporzionato della revoca e il notevole sacrificio per gli interessi aziendali, anche in termini occupazionali e di prenotazioni già calendarizzate, prospettando la sospensione del procedimento in attesa dei lavori di demolizione e ripristino. A tali osservazioni l’amministrazione ha opposto la sola formula per cui “non sono superate le motivazioni che hanno determinato l’avvio del procedimento di revoca”: motivazione giudicata insufficiente.

Tale insufficienza risulta aggravata dalla circostanza che la SCIA dell’11 ottobre 2024 — con cui la società dichiarava di voler rientrare nell’alveo della legalità sull’intero complesso edilizio — non è stata neppure citata nel provvedimento di revoca. La Corte sottolinea che la carenza motivazionale diviene ancor più rilevante in relazione agli accadimenti successivi, poiché dalle risultanze della relazione tecnica del 23 gennaio 2026, non contestata formalmente, emerge che già dall’inizio del 2025 le difformità sul fabbricato oggetto delle licenze revocate erano state rimosse in forza della SCIA.

Tale rimozione — pur senza l’esatto momento del ripristino — risulta confermata anche dai sopralluoghi comunali del 9 febbraio 2026 e dell’8 maggio 2026, dai quali emerge il reinterro del primo livello del fabbricato relativamente ai prospetti Sud ed Est. Ne deriva che, in ossequio ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, il Comune avrebbe dovuto motivare in ordine alla eventuale adozione di un provvedimento meno gravoso rispetto alla revoca, sulla base di una seria ponderazione degli interessi coinvolti. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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