Offerta tecnica in gara: dichiarazione dell’organismo formatore e no all’autocertificazione (Cons. Stato n. 5283 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica, la lex specialis che richieda, per l’attribuzione del supplemento premiale dell’offerta tecnica, la produzione di una dichiarazione dell’Organismo attestante la formazione preventivamente acquisita dal gruppo di lavoro, impone che tale dichiarazione provenga da un ente terzo e non dal concorrente. La distinzione letterale tra il concorrente e il soggetto dichiarante esclude che possa valere una autocertificazione o un impegno del legale rappresentante dell’operatore economico. Il chiarimento reso dalla stazione appaltante, in quanto conforme alla lex specialis, non ne determina modifica e assume valore interpretativo ai sensi dell’art. 1362 c.c. Le garanzie procedimentali della legge n. 241 del 1990 non trovano applicazione alle procedure a evidenza pubblica, sottoposte a disciplina speciale, e l’art. 10-bis ne esclude espressamente l’applicazione alle procedure concorsuali.
Il Fatto
Una cooperativa sociale ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante, a seguito di annullamento in autotutela della precedente determinazione, ha approvato la nuova graduatoria e disposto l’aggiudicazione a favore di altra cooperativa, con rilascio del nulla osta alla stipula dell’accordo quadro per il lotto 4 della procedura aperta relativa alla gestione del servizio di pronto intervento sociale.
La correzione della graduatoria è derivata dal rilievo che la commissione giudicatrice aveva attribuito otto punti per un criterio qualitativo sulla sola base dell’autocertificazione prodotta dal concorrente, in luogo della dichiarazione di un ente terzo richiesta dalla lex specialis e dalle Faq pubblicate. Il TAR Lazio ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando le spese. La soccombente ha proposto appello, deducendo l’erronea interpretazione della clausola del capitolato e l’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. La controinteressata ha proposto appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato rigetta l’appello principale, integrando la motivazione della sentenza impugnata. La clausola del disciplinare impone che il concorrente produca una dichiarazione dell’Organismo attestante che almeno la metà del gruppo di lavoro abbia conseguito l’attestazione relativa a corsi o eventi di formazione svolti da enti terzi e precedenti alla presentazione dell’offerta, esclusa la formazione obbligatoria sulla sicurezza.
Secondo il Collegio, l’interpretazione proposta dall’appellante contrasta con il tenore letterale del disciplinare, che distingue il concorrente dal soggetto che rende la dichiarazione, qualificato appunto come organismo. Se fosse stata sufficiente un’autocertificazione, la clausola avrebbe richiesto al concorrente di dichiarare, e non di produrre la dichiarazione di un altro soggetto. Neppure il criterio sistematico sostiene la tesi, poiché nel disciplinare i partecipanti sono indicati come concorrenti o operatori economici.
Il chiarimento della stazione appaltante, che ha identificato l’organismo nell’ente di formazione, non ha modificato la lex specialis, risultando conforme alla stessa e assumendo valore interpretativo ai sensi dell’art. 1362 c.c., che valorizza il comportamento complessivo delle parti.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’applicabilità della disciplina della legge n. 241 del 1990 alle procedure di evidenza pubblica, regolate da normativa speciale, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6432 del 2019, secondo cui le garanzie procedimentali non operano in relazione alla proposta di aggiudicazione, che genera una mera aspettativa. L’art. 10-bis esclude espressamente, nell’ultimo periodo, la propria applicazione alle procedure concorsuali, nelle quali rientrano quelle a evidenza pubblica, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7352 del 2025.
Dal rigetto dell’appello principale deriva l’improcedibilità per difetto di interesse del primo motivo di appello incidentale, relativo all’attribuzione di diciotto punti per il criterio quantitativo della pregressa esperienza. Il secondo motivo incidentale, sull’istanza di accesso, è dichiarato inammissibile, poiché la questione è già stata decisa con ordinanza del TAR Lazio nell’ambito del giudizio sulla prima aggiudicazione, con conseguente operatività del principio del ne bis in idem. L’appellante principale è condannato alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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