Requisiti SOA parametrati al valore globale stimato dell’appalto (Cons. Stato n. 5284 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il valore globale stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, non è strumentale soltanto all’individuazione della soglia di rilevanza europea, ma concorre a determinare i requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100 d.lgs. n. 36 del 2023. Esso comprende qualsiasi forma di opzione espressamente prevista negli atti di gara, incluso il quinto d’obbligo ex art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023. La qualificazione SOA deve essere posseduta e verificata ex ante, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, parametrandola al valore contrattuale massimo ipotizzabile. Non è consentito ancorare la qualificazione al prezzo di aggiudicazione o al ribasso offerto, poiché la misura del requisito diventerebbe variabile dipendente dalla strategia economica del singolo concorrente, con lesione della par condicio e compromissione della certezza delle regole di gara. Il piano dell’offerta economica resta distinto da quello dei requisiti di partecipazione.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei lavori pubblici ha partecipato, come operatore economico singolo, a una procedura aperta indetta da un comune per l’affidamento della manutenzione di strade, marciapiedi e sottoservizi, con la formula dell’accordo quadro ex art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023. La stazione appaltante l’ha esclusa con determina, rilevando che i requisiti di qualificazione posseduti erano carenti rispetto al valore globale stimato dell’appalto.

La concorrente, priva della qualificazione nella categoria scorporabile e in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente in classifica III-bis, ha impugnato l’esclusione e gli atti di gara davanti al TAR Puglia, che ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, sostenendo la distinzione tra importo a base di gara e valore stimato dell’appalto e la riferibilità dei requisiti di qualificazione al solo importo dei lavori.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, che impone di calcolare l’importo stimato dell’appalto sull’importo massimo pagabile, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo esplicitamente stabilita nei documenti di gara. Tale parametro, osserva il Collegio, è funzionale alla definizione della capacità tecnica necessaria per partecipare.

La capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell’operatore va quindi misurata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto. Quando la stazione appaltante si riserva di imporre l’aumento delle prestazioni fino al quinto del valore contrattuale, l’appaltatore deve essere qualificato per l’intero importo sin dal momento della presentazione dell’offerta. Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2026, n. 3278.

Da ciò discende che il valore stimato della procedura non serve soltanto a stabilire se la gara ricada nella disciplina sottosoglia o soprasoglia, ma concorre anche alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione. Il Consiglio respinge la tesi dell’introduzione ex post di un nuovo requisito: la lex specialis prevedeva espressamente la facoltà di incremento delle prestazioni ai sensi dell’art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023, e tale clausola non è mai stata rettificata.

Nella specie il valore globale stimato risultava pari a euro 1.823.100,00, mentre la qualificazione posseduta dall’appellante, anche incrementata del quinto, consentiva la copertura fino a euro 1.800.000,00. Il Collegio esclude inoltre che la qualificazione SOA possa essere commisurata al prezzo di aggiudicazione: il parametro è oggettivo, predeterminato dalla lex specialis e non può variare in funzione del ribasso offerto, altrimenti il requisito perderebbe la sua funzione di uniforme condizione di ammissione.

L’appello principale è pertanto respinto e l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la sentenza di primo grado è confermata, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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