Rescissione del giudicato e restituzione nel termine decorrono dalla conoscenza effettiva (Cass. pen. Sez. III n. 2230 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine, il dies a quo per la proposizione dell’istanza decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento definitivo, non dalla successiva comunicazione di un atto meramente ricognitivo o rettificativo del cumulo delle pene. Il provvedimento che si limiti a correggere un precedente cumulo, espungendo una sentenza per cui non era intervenuta l’estensione della consegna, non costituisce un valido termine di decorrenza. Ne consegue la tardività dell’istanza proposta oltre il termine decorrente dalla conoscenza effettiva, con conseguente inammissibilità del ricorso fondato su censure non correlate alla motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con ordinanza in data 24 gennaio 2024, dichiara inammissibile l’istanza con cui il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., in relazione a due sentenze della stessa Corte di appello. Il ricorrente deduce di non aver mai avuto conoscenza dei provvedimenti, essendo i processi celebrati in sua incolpevole assenza perché non raggiunto dalle notifiche nel territorio straniero di residenza.
Propone quindi ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione. La questione arriva così davanti alla Corte, chiamata a verificare la correttezza della declaratoria di inammissibilità fondata sulla decorrenza del termine.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si sofferma sulla disciplina della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine, anche con riguardo al nuovo assetto delineato dalla cosiddetta Riforma Cartabia, ma non si confronta con l’ordinanza impugnata, che ha qualificato l’istanza, ratione temporis, come domanda di restituzione nel termine e l’ha dichiarata inammissibile per la sua tardività.
Il giudice di appello aveva accertato che la conoscenza effettiva delle sentenze era intervenuta il 13 gennaio 2022, allorché era stato notificato il provvedimento di cumulo delle pene all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale in seguito all’estradizione. Da quel momento decorreva il termine per l’impugnativa, mentre l’istanza risulta presentata solo il 12 dicembre 2023.
La Corte di appello aveva inoltre considerato che il ricorrente, già in precedenza, aveva proposto istanza di rescissione e restituzione in relazione ad altre sentenze, omettendo però di menzionare quelle oggetto del presente procedimento, sebbene presenti nel provvedimento di cumulo. Il provvedimento notificato in epoca successiva, da cui il ricorrente pretendeva far decorrere i trenta giorni, è solo una rettifica di un cumulo precedente, da cui era stata espunta una sentenza per la quale non era intervenuta l’estensione della consegna: esso non poteva dunque costituire un valido dies a quo.
La Corte conclude che il ricorso è del tutto stravagante rispetto all’ordinanza impugnata e disancorato dalle emergenze processuali. Ne dichiara pertanto l’inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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