Recidiva e diniego delle attenuanti generiche: motivazione sufficiente (Cass. pen. Sez. VII n. 25229 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva di cui all’art. 99 cod. pen. non postula un legame teleologico e contenutistico tra il reato presupposto e il nuovo fatto, poiché tale nesso rileva soltanto per la recidiva specifica. È sufficiente che il nuovo fatto sia espressione di un rafforzamento della determinazione criminosa e dell’attitudine a delinquere del reo. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato ai casi di evidente illogicità.
Il Fatto
Un ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che in sede di gravame aveva confermato il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, oltre alla determinazione della pena. La difesa propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo denuncia l’applicazione automatica della recidiva, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; il secondo deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; il terzo lamenta violazione degli artt. 133 e 99, quarto comma, cod. pen. e carenza di motivazione sulla misura della pena.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Sezione VII rileva che la Corte d’appello ha correttamente accertato la sussistenza di precedenti reati, tra cui la sostituzione di persona e fatti in materia di stupefacenti, e ha tratto da essi il giudizio di più spiccata pericolosità sociale e di maggior riprovevolezza del nuovo fatto. La difesa aveva sostenuto la natura automatica del riconoscimento, ma la Corte osserva che la precisazione del giudice di merito, secondo cui non è necessario un legame teleologico e contenutistico tra i reati, non contrasta con la norma. La disposizione valorizza quel legame solo rispetto a una specie di recidiva, quella specifica: fuori da tale ipotesi basta che il nuovo fatto riveli un rafforzamento della determinazione criminosa.
Sul secondo motivo, il ricorso è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La motivazione del giudice di appello è esente da evidenti illogicità e applica il principio consolidato secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi dedotti o rilevabili, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri superati. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 36104 del 27.04.2017, Sez. II n. 50196 del 26.10.2018, Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. III n. 28535 del 19.03.2014. Il giudice di merito ha congruamente rilevato l’insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione della pena.
Sul terzo motivo la Corte esclude ogni difetto motivazionale censurabile in sede di legittimità. Il giudice di appello ha illustrato gli elementi in base ai quali ritiene congrua la pena calcolata dal primo giudice, con riferimento alle modalità della condotta, al travisamento della persona e alla vita anteatta del ricorrente. La doglianza è pertanto manifestamente infondata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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