Il fatto storico identico prevale sulla qualificazione giuridica diversa (Cass. pen. Sez. 7 n. 3466 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi. Qualora, invece, le condotte siano attuate in momenti differenti e riguardino differenti partite di sostanza stupefacente, devono ritenersi reati autonomi che non danno luogo ad alcun abusivo frazionamento dell’azione penale. È inammissibile per genericità il ricorso che riproponga una censura già affrontata dalla Corte territoriale senza instaurare un effettivo confronto con la motivazione contestata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Con sentenza del 22 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 febbraio 2019, ha rideterminato la pena nei confronti della ricorrente, riconoscendo la continuazione con un separato giudizio definito con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020. In precedenza, la ricorrente era stata condannata per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, come riqualificata l’originaria imputazione. Avverso tale sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., per avere già subito una condanna definitiva per il medesimo fatto storico, lamentando un abusivo frazionamento dell’azione penale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso si presenta riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza che la difesa abbia offerto un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Sotto tale profilo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Nel merito della questione, la Corte ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, ai fini della preclusione derivante dal ne bis in idem, l’identità del fatto postula una corrispondenza di tipo storico-naturalistico, da valutare in tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, come affermato da Sez. 2, n. 52606 del 2018.

La sentenza impugnata ha accertato che la ricorrente era stata condannata, nel presente giudizio, per la condotta di detenzione e spaccio di cocaina commessa il 12 dicembre 2018. Diversamente, il giudicato copriva la diversa condotta di cessione di quantità imprecisata di crack, ripetuta nel periodo dal mese di novembre 2018 fino al 12 dicembre 2018.

Si tratta, pertanto, di condotte diverse, poste in essere in momenti differenti e relative a differenti partite di sostanza stupefacente. La Corte ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Tomaificio, poiché, nel caso in esame, ricorrono reati autonomi, caratterizzati da modalità di esecuzione, elemento soggettivo e circostanze di tempo e di luogo differenziati.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso da Corte Cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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