L’autocertificazione integrativa generica non consente il patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. 4 n. 10787 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le integrazioni documentali richieste dal giudice ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 devono avere un contenuto specifico e completo, idoneo a ricostruire la situazione familiare e reddituale dell’istante; una dichiarazione generica, che non consenta tale ricostruzione, legittima il rigetto dell’istanza. La mancata allegazione del documento di identità, pur erroneamente richiamata, è irrilevante se la valutazione di genericità concerne il diverso profilo del contenuto dell’autocertificazione. Quanto al cittadino extracomunitario, la facoltà di presentare l’autocertificazione sui redditi prodotti all’estero ex art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, come novellato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 157 del 2021, presuppone l’impossibilità, non la semplice difficoltà, di produrre la documentazione consolare.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, in composizione penale, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un cittadino extracomunitario, per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. L’interessato aveva proposto opposizione dinanzi alla Sezione civile del medesimo Tribunale, che aveva rigettato il gravame ritenendo generica l’autocertificazione integrativa prodotta.
Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione, il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi articolati su: la prova del deposito dell’integrazione documentale; la qualificazione giuridica della dichiarazione reddituale come dichiarazione sostitutiva di certificazione e non di notorietà; la mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio; l’erronea applicazione dell’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’impossibilità di produrre la documentazione consolare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché il ricorrente non aveva fornito prova dell’invio della documentazione integrativa al giudice penale, né ne aveva allegato il contenuto al ricorso, violando il principio di autosufficienza.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato: il giudice dell’opposizione aveva esaminato le integrazioni documentali, evidenziando che l’autocertificazione non consentiva di ricostruire la situazione familiare e reddituale dell’istante, non risultando l’entità del reddito non soggetto a imposta né l’individuazione delle persone prestatrici di aiuto economico. Il richiamo alla mancata allegazione del documento di identità, pur erroneo, non incideva sulla valutazione di genericità del contenuto, non oggetto di specifica censura.
Il terzo motivo è stato ritenuto infondato in quanto l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 costituisce facoltà discrezionale del giudice, cui la parte non può pretendere di supplire con una propria inerzia: la mancata attivazione non richiede specifica motivazione.
L’ultimo motivo è stato infine reputato aspecifico: l’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 157 del 2021, subordina la facoltà di autocertificazione all’impossibilità concreta di produrre la documentazione consolare. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato di aver richiesto la certificazione consolare né di aver compiuto quanto esigibile per ottenerla, limitandosi a produrre l’autocertificazione sostitutiva.
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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