La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per il pagamento delle differenze retributive (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 712 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle differenze retributive, unitamente alla ricostruzione della carriera del dipendente, non contestati specificamente dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta. La prova dell’adempimento può essere desunta anche dalla mancata contestazione della parte ricorrente, ex art. 64, comma 2, c.p.a. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza “virtuale” e sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore del difensore della parte ricorrente.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, agiva in giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera e alle conseguenti differenze retributive. L’Amministrazione, costituitasi, depositava in giudizio il decreto di ricostruzione della carriera, ponendo in pagamento le somme dovute, come risultanti dal cedolino, unitamente agli ordini di pagamento degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Lecce, ha rilevato che l’Amministrazione aveva documentalmente provato l’integrale adempimento dell’obbligo scaturente dalla sentenza azionata. Il Collegio ha valorizzato la mancata specifica contestazione da parte della ricorrente circa l’avvenuto pagamento delle differenze retributive, ritenendo tale circostanza provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm..

La pronuncia si fonda sull’accertamento che la pretesa sostanziale era stata pienamente soddisfatta, rendendo inutile un’ulteriore decisione sul merito dell’ottemperanza. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, quale esito naturale del venir meno dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza “virtuale”, considerando che l’adempimento è avvenuto solo in corso di giudizio e dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in favore della parte ricorrente e distratte in favore del suo difensore, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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