Decorrenza termini e oneri procedimentali nel rilascio di concessioni demaniali marittime (TAR Sardegna n. 141 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente con memoria notificata alle controparti, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., senza che sia necessaria alcuna pronuncia nel merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando la difesa erariale non si opponga e nel giudizio non sia intervenuta alcuna pronuncia cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti con cui il Comune di Olbia aveva rigettato l’istanza di dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), relativa alla concessione demaniale marittima n. 254 del 2004 per la posa di ombrelloni e lettini e il nolo di natanti non a motore in località Golfo di Marinella. Il ricorso era diretto altresì avverso la determinazione comunale di proroga tecnica delle concessioni demaniali e l’avviso del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.
Si costituivano in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre il Comune di Olbia e la Regione Sardegna non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 22 dicembre 2025, la società ricorrente aveva depositato una memoria, notificata alle controparti, con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite.
Il TAR ha quindi applicato l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la carenza di interesse alla decisione. La circostanza che la difesa erariale, costituita solo formalmente, non si fosse opposta alla richiesta di compensazione ha costituito elemento rilevante per l’accoglimento dell’istanza.
Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che nel giudizio non fosse intervenuta alcuna pronuncia cautelare, circostanza che rafforzava la legittimità della richiesta di compensazione delle spese. La decisione è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., sulla scorta delle note d’udienza depositate dalla parte ricorrente.
La pronuncia di improcedibilità non ha comportato alcuna statuizione nel merito della vicenda sostanziale, lasciando impregiudicata ogni questione relativa alla legittimità degli atti comunali impugnati e ai rapporti concessori tra le parti.
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Nota della Redazione
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