Annullamento per carenza istruttoria nella revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno (TAR Puglia n. 386 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la difformità di apposizione delle firme in diverse copie del contratto di locazione esibito non può giustificare la revoca del nulla-osta ove il contratto risulti comunque esistente e rinnovato. La pluralità di copie sottoscritte costituisce prassi negoziale ordinaria, sicché la revoca fondata esclusivamente sul rilievo formale è viziata da eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, nonché da travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extra-UE, aveva ottenuto il nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Con decreto del 1° dicembre 2025, la Prefettura di Foggia aveva disposto la revoca del nulla-osta, rilevando una difformità nella apposizione delle firme in diverse copie del contratto di locazione esibito a comprova della sistemazione alloggiativa. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, evidenziando che il contratto era comunque esistente e rinnovato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accolto la tesi del ricorrente, ritenendo plausibile che nella prassi negoziale vengano sottoscritte più copie di un contratto di locazione, perlomeno una per il locatore e una per il locatario, e sovente una terza per il consulente che cura la pratica, anche ai fini della registrazione presso gli uffici fiscali. La difformità formale delle firme, pertanto, non implica necessariamente l’inesistenza del rapporto locatizio.

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituita in giudizio mediante l’Avvocatura dello Stato, non aveva articolato una specifica difesa sul punto, né aveva contestato espressamente le deduzioni del ricorrente. Tale circostanza ha rafforzato la valutazione circa la fondatezza delle censure prospettate.

Alla luce di ciò, il TAR ha ritenuto il provvedimento impugnato inficiato da eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. La revoca del nulla-osta, basata su un mero rilievo formale senza approfondire l’effettiva sussistenza del requisito alloggiativo, è stata annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alla verifica dei restanti requisiti per la conversione del permesso di soggiorno.

Il Collegio ha infine compensato le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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