Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 548 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è attuabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando la pubblica amministrazione non vi si sia conformata. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione. L’accertata inerzia impone la declaratoria dell’obbligo di esatta esecuzione entro un termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sul dovuto, con tetto massimo del 10%, secondo criteri di non manifesta iniquità.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per complessive cinque annualità, con condanna dell’amministrazione scolastica all’erogazione del buono elettronico di € 2.500,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con decorrenza del termine dilatorio. Non essendo intervenuta alcuna impugnazione, la sentenza è passata in giudicato. L’amministrazione non ha però dato prova dell’adempimento, onde il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La fattispecie rientra dunque pienamente nel rimedio esperito.
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e rilevata l’assenza di prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. All’esito, l’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvederà all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., l’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, in tema di funzione compulsoria e non manifesta iniquità della misura. Alla liquidazione della penale provvederà il commissario nominato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con riduzione del 50% trattandosi di ricorso di natura seriale, e distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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