Ottemperanza al giudicato e spese accessorie dovute solo se funzionali (TAR Sicilia n. 1074 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione può scegliere liberamente tra l’esecuzione civile e il ricorso ex art. 112 cod. proc. amm.; una volta esperita la via dell’ottemperanza, può ottenere il rimborso delle spese accessorie solo se funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché derivano dall’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza e sono imputabili alla libera scelta del creditore. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’ente, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. Il rimborso delle spese accessorie presuppone comunque la loro debita documentazione.

Il Fatto

I ricorrenti, quali eredi di una creditrice, hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Comune al pagamento di somme in loro favore, oltre accessori e spese di lite. Il titolo era stato notificato in copia esecutiva all’ente, che non aveva però adempiuto. Inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione, ex art. 14 d.l. n. 669/1996, i creditori hanno chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione e di nominare un commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Comune non si è costituito. Il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del piano di riequilibrio pluriennale dell’ente. Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale del Comune: è dunque venuta meno la causa di sospensione del giudizio, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa più recente.

Nel merito, la sentenza azionata ha acquisito efficacia di cosa giudicata sostanziale e rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’ottemperanza, non essendo stati proposti appello, ricorso per cassazione o revocazione. Il TAR verifica il rispetto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto al termine decennale, e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., quanto al deposito. È documentata la notificazione del titolo munito di formula esecutiva e il decorso del termine di legge.

Accertato il perdurante inadempimento dell’ente, il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il segretario generale dell’ente, o un funzionario delegato, con termine di novanta giorni dalla scadenza del primo, riservando la liquidazione del compenso a separato decreto e richiamando l’art. 71 d.P.R. n. 115/2002 per la presentazione della parcella.

Sul punto più delicato, il TAR distingue le spese successive al titolo. Sono dovute quelle funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del provvedimento e agli atti accessori, perché trovano titolo nello stesso giudicato, purché documentate. Non sono dovute le spese di precetto, disciplinate dagli artt. 474 e ss. cod. proc. civ., né quelle di procedure esecutive non satisfattive: il creditore scegli liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma non può addossare all’ente i costi di una via diversa da quella prescelta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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