Revoca nulla osta flussi: no al calcolo algebrico sulla capacità reddituale (TAR Campania n. 4061 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, la revoca fondata sull’incapienza reddituale del datore di lavoro è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria quando l’amministrazione non dia conto di una valutazione complessiva della capacità economica dell’impresa. Nel caso di richieste plurime di assunzione va esclusa l’applicabilità di meccanismi di mera sommatoria del reddito imponibile per ogni lavoratore da assumere, non previsti dalla disciplina di settore. Il giudizio richiesto attiene invece alla congruità complessiva della capacità economica del datore di lavoro, alla solidità dell’impresa e alla sostenibilità degli oneri delle future assunzioni, anche in rapporto al numero e alla tipologia dei rapporti richiesti.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di una ditta operante nel settore elettrico ed edilizio, aveva ottenuto nel 2024 quindici nulla osta per lavoro subordinato nell’ambito del Decreto Flussi, triennio 2023/2025. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, dopo aver convocato cinque lavoratori per il primo ingresso, avviava nel marzo 2025 il procedimento di revoca dei nulla osta residui, contestando l’incapienza reddituale dell’azienda.
Il datore di lavoro produceva asseverazione e modello IVA con un utile aziendale rilevante, sostenendo la sostenibilità delle assunzioni. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro esprimeva parere negativo, confermato in sostanza anche dopo le controdeduzioni. La Prefettura emetteva quindi i provvedimenti di revoca, richiamando i pareri negativi. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria. Dalla scarna motivazione dei provvedimenti impugnati e dei richiamati pareri dell’ITL non risulta adeguatamente approfondita la complessiva congruità della capacità economica del datore di lavoro, in rapporto al numero e alla tipologia dei rapporti per cui erano stati richiesti i nulla osta.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa in materia, tra cui TAR Bari n. 127 del 2019, TAR Ancona n. 320 del 2023 e TAR Firenze n. 1522 del 2010. Da tali precedenti si evince che, nel caso di richieste plurime di assunzione, va esclusa l’applicabilità di meri meccanismi di sommatoria del fatturato o del reddito imponibile per ogni lavoratore da assumere. Tali automatismi non trovano, infatti, espressa previsione nella disciplina di settore.
Il giudizio richiesto all’amministrazione è invece di natura complessiva e sostanziale. Esso deve investire la congruità della capacità economica del datore di lavoro, la solidità dell’impresa e la sostenibilità degli oneri delle future assunzioni. Una valutazione siffatta esige l’esame della documentazione prodotta in corso di procedimento, che nella specie non è stata adeguatamente considerata.
Poiché di tale valutazione complessiva i provvedimenti impugnati non danno conto, il ricorso è accolto e gli atti di revoca sono annullati. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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