Revoca del nulla osta stagionale per carenza originaria dei presupposti (TAR Veneto n. 1499 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato in via accelerata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, non consolida la posizione del lavoratore straniero. Ove in sede di controllo successivo emergano gli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento della carenza originaria dei presupposti. Essa non integra l’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e non postula la comparazione con l’affidamento del destinatario, né la sua partecipazione procedimentale assume connotati diversi da quelli ordinari.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società attiva nel settore agricolo, nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. Il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024, in regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro del 2 febbraio 2024 segnalava l’omessa produzione della documentazione minima: asseverazione, richiesta al Centro per l’impiego, sistemazione alloggiativa e proposta contrattuale controfirmata. Dopo un ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza n. 1072 del 2025, l’Amministrazione ha chiuso il procedimento con la revoca. Il ricorrente ha dedotto il difetto di comunicazione di avvio, la carenza dell’interesse pubblico alla rimozione e l’insufficienza motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ricostruisce la fattispecie come revoca legale conseguente al controllo successivo, non come autotutela decisoria. Il nulla osta rilasciato in via anticipata resta esposto alla verifica dei presupposti non ancora accertati; la disciplina speciale non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario.

Il richiamo all’art. 21-nonies viene ritenuto erroneo. I precedenti invocati in materia di annullamento d’ufficio — tra cui le pronunce del TAR Campania e del TAR Lazio citate nel ricorso — attengono all’esercizio ordinario dell’autotutela e non al peculiare meccanismo di rilascio anticipato e controllo successivo. Viene valorizzata la Corte cost. n. 209 del 2023, secondo cui la tutela dello straniero presuppone l’accertata sussistenza originaria dei requisiti di accesso.

Quanto alla partecipazione, la comunicazione del 14 luglio 2025 recava quali destinatari il datore di lavoro e il lavoratore ed era stata inviata al domicilio eletto sul portale. Il contraddittorio si è svolto con plurime memorie e integrazioni documentali. La deduzione del ricorrente non indica quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato impedito.

Nel merito, l’atto è sorretto da ragioni autonome: carenza di effettivo radicamento territoriale in provincia, mancata dimostrazione del domicilio dei lavoratori, incompletezza dell’accordo individuale ex art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e insufficiente prova dei requisiti alloggiativi. L’art. 30-bis, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicare la competenza anche in base al luogo della prestazione, purché effettivo e documentato; i contratti di appalto non surrogano tale prova. La motivazione per relationem è legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e puntuale.

Il Collegio revoca infine il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere, e condanna il ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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