Revoca del nulla osta per lavoro stagionale è effetto del controllo successivo (TAR Veneto n. 1498 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in via accelerata, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, prima dell’acquisizione delle informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, non consolida la posizione del lavoratore. Ove tali elementi emergano nel controllo successivo, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche dell’istanza. Essa non integra un annullamento d’ufficio e non richiede la nuova ponderazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario, non essendo applicabile l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’affidamento maturato per effetto del rilascio anticipato e dell’ingresso in Italia non è tutelabile in senso impeditivo della revoca.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura, all’esito di una rinnovata valutazione dell’ITL, ha revocato il nulla osta già rilasciato ai fini della sua assunzione alle dipendenze di una società operante nel settore agricolo, nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro il 27 marzo 2023. Il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 in regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.

L’ITL aveva espresso parere negativo il 2 febbraio 2024, rilevando carenze documentali relative all’asseverazione, alla richiesta al Centro per l’impiego, alla sistemazione alloggiativa e alla proposta contrattuale. Il datore di lavoro aveva depositato integrazioni. Con sentenza n. 1072 del 2025 lo stesso Tribunale aveva ordinato all’Amministrazione di definire il procedimento, avverso il silenzio serbato. La Prefettura ha quindi avviato la revoca e adottato il provvedimento conclusivo, impugnato dal lavoratore con tre motivi: difetto di partecipazione, carenza dell’interesse pubblico all’autotutela e vizio motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La comunicazione di avvio del 14 luglio 2025 reca quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individua l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative ed è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il contraddittorio si è effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni documentali. Il ricorrente non dimostra quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato impedito. La Corte conferma che le osservazioni pervenute prima dell’adozione del provvedimento vanno valutate anche se tardive rispetto all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ma rileva che le integrazioni depositate non contenevano gli elementi richiesti in modo completo e verificabile.

Il secondo motivo poggia su un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio. La fattispecie è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede la revoca ove tali elementi emergano successivamente. La revoca è quindi effetto legale dell’accertamento di elementi che avrebbero precluso, sin dall’origine, il rilascio del titolo. Non occorre una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico. Il Collegio richiama un precedente del TAR Campania, Napoli, e la sentenza della Corte cost. n. 209 del 2023, secondo cui la tutela dello straniero presuppone l’accertata sussistenza originaria dei requisiti di accesso.

I precedenti invocati dal ricorrente in materia di annullamento d’ufficio non si attagliano al meccanismo di rilascio anticipato e controllo successivo. L’affidamento non è tutelabile: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del 2 febbraio 2024. La sentenza n. 1072 del 2025 aveva solo imposto la conclusione del procedimento, senza accertare il diritto alla conferma del nulla osta.

Anche il terzo motivo è infondato. Il provvedimento è sorretto da motivazione ampia che individua ragioni autonome: carenza di radicamento territoriale, mancata dimostrazione del domicilio dei lavoratori, incompletezza dell’accordo individuale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e insufficiente prova dell’idoneità alloggiativa. La motivazione per relationem è legittima. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV, formati dopo l’ingresso, non elidono la carenza originaria. La dichiarazione d’impegno a produrre documentazione successiva conferma il deficit istruttorio. In presenza di un atto plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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