Payback dispositivi medici 2015-2018: cessazione parziale e improcedibilità (TAR Lazio n. 418 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. L’accertamento regionale del versamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina ex lege la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. In mancanza della declaratoria formale, ma con pagamento tempestivo e corretto documentato dalla stessa ricorrente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 d.l. n. 34/2023 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugna il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il MEF, con cui è stata certificata la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per il payback 2015-2018. Impugna altresì il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.

Con numerosi ricorsi per motivi aggiunti la società censura i decreti con cui diciotto Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, quantificando gli importi dovuti. Nel corso del giudizio interviene l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che prevede il pagamento in misura ridotta al 25 per cento e la cessazione della materia del contendere. La ricorrente documenta l’avvenuto pagamento in favore di alcune Regioni; cinque Amministrazioni depositano memoria dichiarando la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti della Sezione Terza Quater, le cui conclusioni sono fatte proprie integralmente, e adotta la sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. Muovendo dalla ricostruzione normativa, il Tribunale dà atto delle sentenze n. 139 e 140 del 2024 della Corte costituzionale: la prima ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48 per cento, caducando le procedure e i termini dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023; la seconda ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento operato dal legislatore.

Il Collegio rileva poi che, durante la pendenza del giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. La norma consente alle aziende fornitrici di assolvere l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 versando il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento entro trenta giorni estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Tribunale distingue due ipotesi. La prima riguarda le Regioni Toscana, Marche, Emilia Romagna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, che hanno depositato memoria dichiarando la cessata materia del contendere: per esse la cessazione della materia del contendere è dichiarata in applicazione dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese. La seconda riguarda le Amministrazioni per le quali, in assenza della declaratoria formale o del decreto regionale di accertamento, la ricorrente ha documentato il pagamento tempestivo: il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente a tali Regioni.

Per le restanti Amministrazioni, non essendo possibile accertare il pagamento, il ricorso è deciso nel merito sulla base dei precedenti richiamati. Quanto ai motivi aggiunti avverso gli atti applicativi regionali, il Collegio li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. I motivi aggiunti che censurano l’art. 8 d.l. n. 34/2023 sono invece dichiarati improcedibili, perché l’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025 riconosce in detrazione l’eccedenza versata, rendendo irrilevanti i profili di doglianza. Le spese di lite sono compensate, con contributi unificati a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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