Revoca nulla osta e termine per sostituire il datore di lavoro (TAR Liguria n. 312 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro conseguente al sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti per l’ingresso del lavoratore extracomunitario non è limitata agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutte le condizioni prescritte dalla normativa, compresa la riconducibilità dell’attività ai settori produttivi ammessi dal decreto-flussi. Tale revoca integra una fattispecie di decadenza, espressione di potere vincolato di controllo, e non genera alcun affidamento incolpevole in capo allo straniero. Tuttavia, in applicazione dei canoni di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, l’Amministrazione deve concedere all’interessato un congruo termine (almeno sei mesi) per reperire un nuovo datore di lavoro operante nei settori consentiti. È escluso il rilascio di un permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, perché contrario alla disciplina dei flussi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Genova ha respinto l’istanza di assunzione presentata dal suo datore di lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021. Il diniego si fonda sulla comunicazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui il codice ATECO attribuito all’attività (commercio alimentari e ortofrutta) non rientra tra i settori previsti dal decreto-flussi.

Il ricorrente ha articolato un unico motivo, deducendo la violazione del principio di buona fede e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione: l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza nonostante il precedente rilascio del nulla osta, in forza del quale egli aveva ottenuto il visto ed era entrato in Italia. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno chiesto il rigetto, richiamando l’art. 42, comma 2, decreto-legge n. 73/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina eccezionale dell’art. 42 decreto-legge n. 73/2022, che ha introdotto un iter semplificato per il rilascio del nulla osta nei flussi 2021 e 2022: il titolo è rilasciato anche in assenza delle informazioni sugli elementi ostativi, ma al loro sopravvenuto accertamento consegue la revoca del nulla osta e del visto.

La revoca, osserva il TAR, non si limita ai reati ostativi e alle altre ipotesi degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma riguarda ogni carenza dei requisiti, come la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, lo svolgimento dell’attività nei settori contemplati dal decreto-flussi o l’asseverazione del consulente del lavoro, richiamando sul punto TAR Emilia-Romagna (Parma) n. 65 del 2024, TAR Marche n. 634 del 2023, TAR Valle d’Aosta n. 57 del 2023 e TAR Calabria (Catanzaro) n. 1538 del 2023. Si tratta di un atto di ritiro ascrivibile alla decadenza, espressione di potere vincolato, poiché diversamente il sistema dei flussi sarebbe aggirato.

Da ciò deriva il rigetto della tesi attorea sull’affidamento incolpevole: la legge prevede che i controlli possano seguire il rilascio del titolo e che questo sia revocabile in caso di carenza dei requisiti, senza che l’Amministrazione abbia creato un’apparenza sulla spettanza del bene della vita.

Il Collegio rileva però un profilo di illegittimità: nel modello telematico non è stato predisposto un meccanismo di blocco automatico per i codici ATECO non ammessi. Un simile sbarramento avrebbe impedito a monte l’invio di istanze affette da un difetto rilevabile ictu oculi. Pertanto, in forza dei canoni di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, come già affermato dalla Sezione con sentenza n. 261 del 2024, la Prefettura avrebbe dovuto concedere un termine di almeno sei mesi per trovare un nuovo datore di lavoro nei settori ammessi.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento nei limiti della motivazione: per l’effetto conformativo, l’Amministrazione dovrà assegnare il termine per sostituire il datore di lavoro e, reperita un’impresa idonea, ammettere il ricorrente nella quota dei lavoratori non stagionali. Spese compensate, con refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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