Revoca dell’accoglienza e rimborso sproporzionato dei costi sostenuti (TAR Toscana n. 156 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che revoca le misure di accoglienza e ingiunge al beneficiario di protezione internazionale il rimborso dei costi sostenuti deve fondarsi su una istruttoria che accerti non solo il superamento della soglia reddituale, ma anche la stabilità dell’indipendenza economica e l’adeguatezza complessiva dei mezzi di sussistenza. La quantificazione del rimborso è soggetta al principio di proporzionalità, che l’amministrazione deve osservare in combinato disposto con l’art. 17 della direttiva n. 2013/33/UE e con l’art. 23 del D.Lgs. n. 142/2015. È illegittima, per carenza di istruttoria e violazione della proporzionalità, l’ingiunzione di rimborso pari a circa il doppio del reddito annuo accertato ai fini della revoca. La mera possibilità di rateizzare il pagamento non sana il vulnus, che attiene all’ammontare complessivo della pretesa. L’amministrazione deve motivare puntualmente sulla condizione economico-reddituale dell’interessato e sull’effettivo miglioramento delle condizioni di vita, evitando disincentivi alla integrazione socio-economica dei migranti.

Il Fatto

Il ricorrente, ammesso alla protezione sussidiaria con sentenza del Tribunale di Firenze, impugna il decreto della Prefettura di Firenze con cui gli è stata revocata la misura di accoglienza — per aver percepito nel 2019 un reddito di euro 6.863,96, superiore all’importo dell’assegno sociale — e gli è stato ingiunto il versamento di euro 30.041,60, corrispondente ai costi sostenuti per le misure di accoglienza nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 16 dicembre 2022.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il secondo motivo contesta la sproporzione del rimborso, non parametrato alle misure materiali fruite ma ai costi corrisposti dalla P.A. al centro di accoglienza, l’attribuzione di un reddito superiore all’assegno sociale a partire dal gennaio 2020 in luogo del reddito 2019, la riferibilità del reddito a 18 mesi e, in ogni caso, il difetto del requisito della stabilità dell’indipendenza economica. Chiede in via principale l’annullamento integrale del decreto e in subordine l’annullamento della sola ingiunzione di pagamento. Il ricorso è parzialmente accolto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale premette che il ricorrente è stato pacificamente ammesso alla protezione sussidiaria, cosicché la misura di accoglienza avrebbe dovuto comunque cessare ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 142/2015. Ne deriva il rigetto delle censure avverso la revoca in sé considerata e della domanda principale di annullamento integrale.

La causa si concentra quindi sull’ingiunzione di pagamento. La censura sull’omessa comunicazione di avvio è infondata: dagli atti risulta che l’operatore del centro ha tentato di consegnare la comunicazione, senza che il ricorrente firmasse. Quanto alla quantificazione, il CU 2020 riporta l’importo di euro 6.863,96 riferito a 365 giorni, smentendo l’assunto che lo vorrebbe distribuito su 18 mesi per ricollocare il ricorrente sotto la soglia dell’assegno sociale.

Il ragionamento dell’amministrazione — superata la soglia reddituale, le provvidenze successive sono indebite — è lineare, ma difetta nel punto in cui non accerta la stabilità dell’indipendenza economica. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Toscana n. 1077 del 20 novembre 2023 e, nello stesso senso, n. 1076 del 20 novembre 2023) e quella del TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 223 del 28 febbraio 2022: l’amministrazione non può applicare l’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 142/2015 facendo riferimento ai meri costi contabilmente intesi, senza valutazione di proporzionalità rispetto alla situazione economico-reddituale dell’interessato.

L’art. 17, paragrafo 4, della direttiva n. 2013/33/UE consente il rimborso totale solo in presenza di mezzi di per sé sufficienti ad assicurare le medesime condizioni di accoglienza e l’assistenza sanitaria. Il provvedimento è dunque illegittimo nella parte in cui impone il rimborso di una somma pari a circa il doppio del reddito annuo accertato, per carenza di istruttoria sull’adeguatezza dei mezzi e violazione della proporzionalità. Non vale la possibilità di rateizzazione, perché il vulnus attiene all’ammontare complessivo. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con annullamento della sola ingiunzione di rimborso e compensazione delle spese per la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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