Revoca nulla osta illegittima se inadempienze esclusivamente datoriali (TAR Campania n. 4775 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022 è illegittima quando gli elementi ostativi o le carenze documentali accertati siano riferibili esclusivamente alla sfera organizzativa e contributiva del datore di lavoro e non a quella del lavoratore. Il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno per fatto del datore non preclude il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, atteso che la relativa tutela opera anche in assenza di un rapporto formalmente instaurato. L’Amministrazione, in applicazione dei principi di buona fede, proporzionalità e legittimo affidamento, è tenuta a una valutazione attualizzante che consideri le sopravvenienze favorevoli, quali la dimostrazione di una nuova e continuativa occasione lavorativa, documentata dal lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 42 del d.l. n. 73/2022 e, dopo l’ingresso in Italia, il rapporto di lavoro non si era perfezionato per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originario, che non aveva adempiuto agli obblighi necessari per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il lavoratore aveva comunicato tale circostanza alla Prefettura, trasferendosi in altra provincia e reperendo una nuova occupazione, documentata da comunicazione UNILAV. Lo Sportello Unico avviava il procedimento di revoca del nulla osta contestando carenze documentali riferibili al datore di lavoro e, con decreto del settembre 2025, disponeva la revoca e il diniego del permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. n. 286/1998. La norma, nel tutelare il lavoratore che perda il posto per circostanze estranee alla propria condotta, è stata interpretata in senso estensivo: la tutela deve operare anche quando il mancato perfezionamento del rapporto dipenda da cause non imputabili al lavoratore, come l’indisponibilità del datore. Tale orientamento trova conferma nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007, non abrogata dal d.l. n. 73/2022, che ha introdotto verifiche posticipate senza sopprimere i meccanismi di tutela. Le carenze contestate attenevano tutte alla sfera organizzativa e contributiva del datore e nessuna era riferibile alla condotta del lavoratore.

Con riferimento al difetto di istruttoria e alla motivazione apparente, il Collegio ha evidenziato che il provvedimento di revoca si limitava a elencare le carenze senza valutare la riferibilità soggettiva di queste ultime, la condotta del lavoratore o gli elementi nuovi tempestivamente rappresentati, quali l’assunzione medio tempore. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, era tenuta a una valutazione individualizzata e a dar conto delle ragioni della decisione, non potendo fondare il diniego su irregolarità non imputabili all’interessato.

Quanto al principio di proporzionalità e al legittimo affidamento, la revoca del nulla osta per inadempienze del datore, senza considerare il comprovato inserimento lavorativo, è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla finalità di controllo dei flussi migratori. La valutazione amministrativa deve avere carattere attualizzante, verificando al momento della decisione la sussistenza dei presupposti e le sopravvenienze favorevoli.

Infine, la Corte ha dichiarato erroneo l’inserimento tra gli elementi ostativi della mancata presentazione dell’asseverazione professionale ex art. 44 del d.l. n. 73/2022, requisito della fase di stipula del contratto di soggiorno e non della domanda di nulla osta. Il ricorso è stato accolto, disponendosi l’annullamento dei provvedimenti e il riesame della posizione del ricorrente. Le spese sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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