L’illegittimità costituzionale della norma regionale travolge la decadenza del direttore generale e impone la reintegrazione (TAR Sardegna n. 8 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma regionale che prevede il commissariamento straordinario di un’azienda sanitaria locale e la conseguente decadenza automatica del direttore generale, non essendo ancorata a situazioni di vacanza dell’organo ma a mere finalità di riordino, determina l’illegittimità derivata degli atti amministrativi applicativi, che vanno annullati. L’effetto conformativo e ripristinatorio del giudicato di annullamento di un provvedimento di decadenza, fondato su una legge dichiarata incostituzionale, comporta l’obbligo per l’amministrazione di reintegrare il soggetto nella posizione originaria, senza possibilità di esercitare un nuovo potere di nomina, poiché il vizio accertato non è di natura formale ma attiene alla stessa spettanza del bene della vita.
Il Fatto
Il ricorrente, già direttore generale della ASL n. 1 di Sassari dal 1° gennaio 2022, impugnava la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 23/1 del 27 aprile 2025, con la quale, in attuazione dell’art. 14 della l.r. n. 8 del 2025, era stato dichiarato decaduto dall’incarico a seguito della nomina di un commissario straordinario. Avverso tale atto e la successiva comunicazione di insediamento del commissario, il ricorrente deduceva l’illegittimità in via derivata, sostenendo la questione di legittimità costituzionale della norma regionale.
Nelle more del giudizio, la Regione bandiva una nuova procedura selettiva per la formazione delle rose di candidati alla nomina di direttore generale, alla quale il ricorrente partecipava senza tuttavia sottoscrivere il contratto. Nel corso del giudizio, le parti resistenti eccepivano la sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione degli atti della nuova procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione già risolta in sede cautelare, ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso. La mera partecipazione a una nuova procedura di selezione, ha precisato il Collegio, non determina acquiescenza né carenza di interesse, atteso che solo l’eventuale atto conclusivo della procedura – quale la nomina del ricorrente o di un terzo – potrebbe assumere rilievo ai fini della persistenza dell’interesse alla decisione. Nel caso di specie, non essendo stato nominato alcun nuovo direttore generale, l’interesse all’annullamento dell’originario provvedimento di decadenza permaneva integralmente.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo dirimente la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 23 dicembre 2025. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. n. 8 del 2025, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171 del 2016, che sancisce i principi fondamentali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie. La Corte ha evidenziato come il commissariamento previsto dalla norma regionale, prescindendo da situazioni di vacanza dell’organo e configurandosi come mero riordino interno finalizzato ad adeguare il settore agli indirizzi del nuovo organo politico, non rispetti i presupposti delineati dalla giurisprudenza costituzionale per l’utilizzo di tale strumento. In particolare, l’automatismo decadenziale del direttore generale, collegato all’insediamento del commissario, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale.
Da tale declaratoria di incostituzionalità ex tunc, il Collegio ha fatto discendere l’illegittimità derivata degli atti impugnati, privi di base legale, e ne ha disposto l’annullamento. In relazione agli effetti conformativi, il Tribunale ha affermato che l’annullamento del provvedimento di decadenza comporta la reintegrazione del ricorrente nella posizione precedentemente ricoperta. Non trattandosi di un vizio meramente formale che consente una riedizione del potere, ma di un accertamento che riconosce la spettanza del bene della vita in capo al ricorrente, la Regione non potrebbe nominare un altro direttore generale, poiché ciò postulerebbe la perdurante titolarità del potere di decadenza già escluso dalla Corte costituzionale. L’unica modalità esecutiva del giudicato è pertanto il ripristino dello status quo ante, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Nota della Redazione
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