Partecipazione obbligatoria del lavoratore nella revoca del nulla osta (TAR Campania n. 4776 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, il lavoratore straniero è destinatario di effetti diretti e immediati e non può essere degradato a soggetto riflessamente inciso: la mancata comunicazione personale e l’omesso preavviso di rigetto integrano una lesione sostanziale delle sue prerogative partecipative ex artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca non può essere adottato in modo automatico per inadempienze del datore di lavoro, senza valutare la non imputabilità delle carenze al lavoratore e le circostanze sopravvenute favorevoli ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: la nuova occupazione e la disponibilità alloggiativa impongono un riesame attuale della posizione, potendo condurre al rilascio di un titolo coerente, come il permesso per attesa occupazione o il subentro in un nuovo rapporto.
Il Fatto
Un cittadino straniero otteneva il nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare, nell’ambito del decreto flussi 2024, e faceva regolare ingresso in Italia. Alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, la datrice di lavoro non si presentava, né produceva l’asseverazione e la documentazione richieste. La Prefettura emetteva quindi il preavviso di revoca e, successivamente, il provvedimento di revoca del nulla osta, comunicato via PEC a un indirizzo indicato dalla datrice e risultato non valido. Il lavoratore, che nel frattempo aveva reperito una nuova occupazione, veniva a conoscenza degli atti solo dopo un’istanza di accesso e impugnava il provvedimento, deducendo plurimi vizi sostanziali e procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, rilevando che la notifica del provvedimento di revoca non era andata a buon fine e che mancava la prova di una conoscenza legale dell’atto: il termine di impugnazione decorreva dalla piena conoscenza, acquisita solo con il riscontro all’accesso agli atti. Ha quindi ritenuto fondata la censura sulla violazione delle garanzie partecipative, affermando che il lavoratore beneficiario del nulla osta è portatore di un interesse sostanziale alla conservazione del titolo e alla regolarizzazione del soggiorno. L’omessa comunicazione personale ha avuto incidenza sostanziale, impedendo di rappresentare la non imputabilità delle carenze e la sopravvenuta nuova occupazione.
La Corte ha accertato il difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento recepiva le carenze emerse alla convocazione, tutte riconducibili alla sfera datoriale, senza valutare la nuova assunzione, anteriore alla revoca. Ha richiamato l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone una valutazione dinamica della situazione dello straniero, incompatibile con automatismi espulsivi. La revoca automatica si pone in contrasto anche con l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, che esprime una ratio di tutela del lavoratore incolpevole, estesa dalla giurisprudenza alle ipotesi di mancata formalizzazione del rapporto per fatto del datore.
La sentenza ha infine valorizzato il legittimo affidamento del lavoratore, che ha fatto ingresso in Italia in forza di un titolo regolarmente rilasciato: la revoca per inadempienze non imputabili a lui risulta sproporzionata rispetto allo scopo di controllo dei flussi. Conseguentemente, il TAR ha annullato il provvedimento e ordinato alla Prefettura di procedere a un nuovo esame, tenendo conto della legittima presenza, della nuova occupazione e della possibilità di rilascio di un titolo coerente con l’attuale situazione lavorativa.
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Nota della Redazione
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