Revoca del nulla osta per lavoro: rileva l’inerzia della Prefettura (TAR Campania n. 8312 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ illegittima la revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato quando l’amministrazione, dopo aver serbato un’inerzia ultrannuale nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, neghi il differimento richiesto e adotti il provvedimento in tempi strettissimi, senza valutare l’effettivo avvio del rapporto di lavoro. L’eccesso di potere si configura per violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa, avendo l’autorità allocato in capo al privato l’alea del decorso del tempo non imputabile a quest’ultimo. La legittimità del provvedimento va valutata tenendo conto del contegno complessivo dell’amministrazione e delle prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del datore di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 4 febbraio 2024, il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva così ingresso nel territorio nazionale. Dopo una prima convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, istava per il differimento della convocazione, al fine di reperire la documentazione necessaria.
Con il provvedimento del 12 febbraio 2025 l’amministrazione disponeva la revoca del nulla osta. Il ricorrente impugnava tale determinazione davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per la mancata concessione del differimento e per l’effettiva stipulazione del contratto con il datore di lavoro. Costituitasi l’amministrazione, la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato, in continuità con la delibazione interinale. Il Collegio valorizza anzitutto l’ingresso in Italia optimo iure, avvenuto in forza del nulla osta rilasciato il 4 febbraio 2024.
Assume rilievo decisivo l’inerzia serbata dall’amministrazione, che non ha convocato tempestivamente il datore di lavoro e il ricorrente per la definizione del procedimento. L’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, oltre un anno, contrasta con la rapidità che ha invece connotato l’adozione del provvedimento di revoca, immediatamente successiva alla convocazione del 5 dicembre 2024.
Il Tribunale censura quindi la condotta dell’autorità che ha ignorato la richiesta di differimento tempestivamente avanzata, necessaria per procedere all’integrazione documentale. Tale dato assume peculiare pregnanza per l’effettivo inizio del rapporto lavorativo, poi realizzatosi.
La celeritas dell’agire amministrativo ha così compresso le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del datore di lavoro, incidendo sul processo decisionale. L’amministrazione avrebbe dovuto rispettare i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità e attendere il differimento richiesto, tanto più che la dilatazione del procedimento non era ascrivibile al ricorrente.
Il Collegio riconosce dunque la ragionevolezza della pretesa a una nuova convocazione, volta a valorizzare il rapporto di lavoro effettivamente instaurato con lo stesso datore di lavoro che aveva presentato l’istanza. L’alea del decorso del tempo è stata irragionevolmente allocata in capo al privato. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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