Carta docente, ottemperanza al giudicato e controvalore in caso di termine spirato (TAR Campania n. 8254 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando la sentenza del giudice ordinario ottemperanda sia stata notificata all’amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Accertata la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. Qualora il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione in natura del beneficio sia spirato, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione nel settembre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. La parte ricorrente ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il gravame. Sul piano processuale, risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente nel settembre 2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni.
Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio centrale riguarda l’ipotesi in cui sia spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione in natura del beneficio. In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile all’inerzia dell’amministrazione, che non può trarne vantaggio per sottrarsi all’obbligo.
Il Collegio ha quindi nominato sin da ora, quale commissario ad acta, un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
È stata invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.