Revoca nulla osta al lavoro senza contratto di soggiorno non è sufficiente (TAR Calabria n. 360 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi sulla sola mancata stipula del contratto di soggiorno. L’amministrazione è tenuta a valutare gli elementi che escludono l’intento di sottrarsi alla disciplina sull’accesso dei lavoratori stranieri al mercato italiano, quali l’accesso dei lavoratori e del datore di lavoro agli uffici della Prefettura, le richieste di appuntamento inviate a mezzo PEC e le comunicazioni di assunzione. La motivazione standard costruita sui soli elementi formali integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento di revoca è pertanto illegittimo e va annullato, salvo riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società e cinque cittadini stranieri hanno impugnato davanti al TAR Calabria i distinti provvedimenti con cui la Prefettura di Cosenza ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale dei cinque soggetti per finalità di lavoro subordinato. Tutti i provvedimenti recano la medesima motivazione: l’istanza non può essere accolta perché l’azienda non ha stipulato nei termini il contratto ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 394/99, e in presenza del visto ormai scaduto non è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
I ricorrenti deducono di essersi presentati entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la Prefettura per la sottoscrizione, con il datore di lavoro già in possesso delle dovute comunicazioni alle amministrazioni competenti. La sottoscrizione non sarebbe stata possibile nonostante numerose sollecitazioni a mezzo PEC. Solo a distanza di due anni l’amministrazione ha esaminato la posizione, notificando il preavviso di revoca e poi le revoche impugnate. In diritto, i ricorrenti contestano la ritenuta perentorietà del termine di otto giorni, il difetto di istruttoria e la scorretta applicazione della disciplina sull’ingresso dei lavoratori stranieri, non essendo stato concesso alcun appuntamento in Prefettura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la natura della nota depositata dall’amministrazione in corso di giudizio, rilevando che essa non ha carattere provvedimentale, non essendo rivolta agli istanti. Permane quindi l’interesse dei ricorrenti all’annullamento degli atti impugnati.
Nel merito, il Collegio muove da un dato non contestato: la mancata stipula del contratto di soggiorno è innegabile. Tale circostanza, tuttavia, è accompagnata da una serie di elementi che l’amministrazione non avrebbe potuto ignorare, perché rivelatori dell’insussistenza dell’intento di sottrarsi alla disciplina che regola l’accesso dei lavoratori stranieri al mercato italiano.
Il giudice individua questi elementi nell’accesso dei lavoratori e del datore di lavoro agli uffici della Prefettura, dedotto e non contestato dall’amministrazione, nelle richieste di appuntamento inviate a mezzo PEC dal datore di lavoro e nelle comunicazioni di assunzione dei lavoratori stranieri. Si tratta di fatti che l’amministrazione era tenuta a valutare per verificare se la mancata stipula fosse effettivamente imputabile ai lavoratori.
L’amministrazione, invece, ha rigettato l’istanza con una motivazione standard basata sui soli elementi formali, senza compiere quella verifica. Il percorso argomentativo del Tribunale non nega il rilievo del termine previsto dall’art. 35 d.P.R. 394/99, ma esclude che il suo inadempimento possa essere valutato in modo automatico, trascurando le condotte tenute dalle parti per regolarizzare la posizione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di giudizio, con liquidazione dei compensi al difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato con separato decreto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.