Dissesto comunale e ottemperanza: distinzione dei crediti per competenza dell’OSL (TAR Calabria n. 359 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di dissesto finanziario dell’ente locale, l’azione di ottemperanza è inammissibile per i crediti riconducibili a fatti gestionali anteriori al termine di competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, e non improcedibile quando la dichiarazione di dissesto precede l’instaurazione del giudizio. Per i crediti della gestione corrente l’ottemperanza è ammessa e il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento, con nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia. Gli interessi anatocistici non seguono il saggio degli interessi moratori delle transazioni commerciali, ma il saggio legale, decorrendo dalla notifica del ricorso. La penalità di mora può essere negata ove risulti iniqua.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Cosenza il Comune era stato condannato al pagamento di una fattura e di interessi moratori su ulteriori fatture, oltre spese di lite. Il titolo esecutivo, passato in giudicato, veniva notificato nel novembre 2024. I creditori adivano il TAR Calabria per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme, gli interessi e la penalità di mora.
Il Comune eccepiva l’improcedibilità per intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario, deliberata nel novembre 2019. All’udienza la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’ottemperanza alla luce del dissesto. Applica l’art. 248, comma 2, TUEL, che vieta azioni esecutive per i debiti di competenza dell’OSL, e l’art. 252, comma 4, TUEL, che fissa il limite al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Ricorda che l’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 attrae tutti i debiti correlati a fatti gestionali anteriori, ancorché accertati in epoca successiva.
Poiché la delibera differisce gli adempimenti dell’OSL al 1° gennaio 2020, lo spartiacque è fissato al 31 dicembre 2019. La condanna relativa alla fattura emessa nel settembre 2019 ricade quindi nella competenza dell’OSL: per tale posta l’azione è inammissibile. La deliberazione di dissesto, antecedente al ricorso, esclude la qualificazione come improcedibilità.
Gli interessi moratori sulle fatture emesse nel 2020 e nel 2021 derivano da fatti gestionali successivi al termine e gravano sulla gestione corrente. Non essendovi prova del pagamento, il ricorso è accolto per queste voci e per le spese di lite, debito funzionale alla difesa maturato dopo il dissesto.
Quanto agli interessi, quelli sulle spese seguono la misura legale. Gli interessi anatocistici richiesti sulle fatture sono ammissibili ricorrendo i presupposti dell’art. 1283 c.c., con decorrenza dalla notifica del ricorso, fissata al 12 maggio 2025. Il saggio è però quello legale, non quello delle transazioni commerciali: manca una correlazione automatica tra interessi primari e anatocistici, secondo la Cass. civ. Sez. III n. 14688 del 2 ottobre 2003, e il d.lgs. n. 231/2002 è disciplina eccezionale che non regola gli interessi su interessi, come osserva la Cass. civ. Sez. VI-3 ordinanza n. 8128 del 23 aprile 2020.
Il Collegio nega infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputandola iniqua poiché gli interessi anatocistici sono già riconosciuti. Assegna all’amministrazione 60 giorni per l’adempimento dalla notifica e nomina Commissario ad acta in caso di inerzia. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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