Accesso ai dati ANPR tramite convenzione: la PDND è l’unico strumento legittimo (TAR Lazio n. 9131 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione non costituisce più lo strumento legittimo per l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, essendo stata superata dall’adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) quale modalità esclusiva di interoperabilità e scambio di dati. L’effetto abrogativo dell’art. 58 del CAD, disposto dal d.lgs. n. 179/2016, si estende alla previsione dell’art. 1, comma 368, lett. b), n. 1, della legge n. 266/2005, che fondava il diritto di accesso proprio sullo strumento convenzionale. La facoltà di stipulare convenzioni per la fruizione dei dati anagrafici, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del CAD, permane esclusivamente in capo ai Comuni e non si estende alle altre amministrazioni pubbliche. Ne consegue che una rete di imprese non può vantare alcuna pretesa alla stipula di una convenzione con il Ministero dell’Interno per l’accesso diretto all’ANPR.
Il Fatto
Una rete di imprese, costituita ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e ss., del d.l. n. 5/2009 e iscritta nel Registro delle Imprese come “contratto di rete dotato di soggettività giuridica”, presentava al Ministero dell’Interno un’istanza per la stipula di una convenzione finalizzata all’accesso diretto all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. La richiesta si fondava sulle disposizioni dell’art. 1, comma 368, lett. b), della legge n. 266/2005, richiamate dall’art. 3, comma 4-quinquies, del d.l. n. 5/2009, che riconoscono ai distretti produttivi il diritto di accedere alle banche dati pubbliche sulla base di apposita convenzione. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. In pendenza del giudizio, il Ministero depositava una nota del 2 luglio 2025 con cui eccepiva l’insussistenza dell’obbligo di provvedere, evidenziando come l’accesso ai dati pubblici dovesse avvenire esclusivamente tramite la PDND. La ricorrente impugnava tale nota con motivi aggiunti, sostenendo la permanenza del diritto alla stipula della convenzione alla luce delle norme speciali tuttora vigenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondata la pretesa, condividendo la prospettazione dell’Amministrazione secondo cui lo strumento della convenzione non è più previsto quale modalità di accesso alle banche dati pubbliche. L’art. 58 del CAD, che disciplinava le convenzioni tra amministrazioni per l’accesso ai dati, è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 179/2016, sicché non può operare un meccanismo di accesso che presuppone una norma non più vigente. L’effetto abrogativo si estende altresì alla previsione dell’art. 1, comma 368, lett. b), n. 1, della legge n. 266/2005, la quale si basava appunto sull’utilizzo dello strumento convenzionale, ormai superato.
L’art. 50-ter del CAD individua, infatti, nell’adesione alla PDND la sola modalità di accesso alle banche dati pubbliche. Tale piattaforma costituisce un’infrastruttura tecnologica che garantisce l’interoperabilità dei sistemi informativi in modo standardizzato, centralizzato e automatizzato, assicurando misure rafforzate di sicurezza e protezione dei dati che la convenzione, rimettendo le condizioni alla libera pattuizione delle parti, non sarebbe in grado di offrire.
Il richiamo operato dalla ricorrente all’art. 62, comma 3, del CAD è stato ritenuto inconferente: la disposizione mantiene la possibilità di stipulare convenzioni per la fruizione dei dati anagrafici esclusivamente in capo ai Comuni, senza estendersi alle altre pubbliche amministrazioni. Ne deriva che l’istanza avrebbe dovuto essere eventualmente rivolta al Comune competente e non al Ministero dell’Interno.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’accoglimento della tesi di parte ricorrente determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni, per le quali vige invece il sistema di accesso mediante PDND. Sul piano sistematico, trova applicazione il criterio cronologico della successione delle leggi, con prevalenza della disciplina più recente che individua nella PDND l’unico strumento legittimo di accesso. Il ricorso per motivi aggiunti è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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