Opposizione all ottemperanza per interessi e spese su trattamento ABA (TAR Calabria n. 355 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente la decisione passata in giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando, in caso di inerzia, il commissario ad acta. Sulle somme liquidate a titolo di spese di lite sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo. Sul credito di rimborso delle spese sostenute dal privato, ove il titolo nulla preveda, gli interessi corrispettivi decorrono dalla pubblicazione della sentenza. La rivalutazione monetaria non è dovuta, trattandosi di credito di valuta.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza di una sentenza del TAR Calabria che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla presa in carico di un minore per l’erogazione del trattamento riabilitativo A.B.A. e al rimborso delle spese già sostenute, pari a euro 12.767. La stessa sentenza aveva liquidato le spese di lite in favore del difensore distrattario, per euro 4.000 oltre accessori.
Passata la decisione in giudicato e notificato il titolo, l’amministrazione è rimasta inerte. Con due ricorsi separati i ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme e, in caso di ulteriore ritardo, la nomina di un commissario ad acta. L’Azienda non si è costituita nel primo giudizio e ha depositato solo una memoria formale nel secondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, per l’evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva: entrambi riguardano l’ottemperanza del medesimo titolo giurisdizionale. L’amministrazione è tenuta ad adempiere integralmente alle pretese creditorie e assistenziali dei ricorrenti, fondate sulla decisione passata in giudicato.
Il TAR rileva che l’Azienda non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Quanto al ricorso relativo alle spese di lite, il Collegio richiama un proprio precedente (TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, 5 settembre 2023, n. 288) per affermare che la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali, qualificati come corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo. È invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta.
In ordine agli interessi sul rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti, poiché il titolo nulla prevede, sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio richiamato da Cass. civ., sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Azienda di ottemperare integralmente al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile del Dipartimento Salute e servizi sanitari della Regione Calabria, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte ricorrente entro i successivi 60 giorni. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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