Revoca del nulla osta al lavoro e motivazione postuma nel giudizio (TAR Piemonte n. 1412 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione non abbia attivato il contraddittorio procedimentale e non abbia valutato la documentazione in corso di acquisizione. Il deposito in giudizio dei documenti originariamente mancanti, unitamente all’inosservanza dell’ordine di riesame impartito in sede cautelare, conferma l’illegittimità dell’atto. La relazione depositata dall’amministrazione nel corso del processo, ove non rappresenti un nuovo provvedimento adottato a seguito del riesame disposto, integra una motivazione postuma inammissibile dell’atto gravato.

Il Fatto

Il datore di lavoro ha richiesto il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore extracomunitario. Il nulla osta è stato rilasciato il 1° febbraio 2024. Successivamente l’amministrazione ha comunicato che la domanda era carente della marca da bollo, dell’asseverazione ex art. 44, comma 3, del d.l. 73/2022, del certificato di idoneità alloggiativa e della prova della preventiva comunicazione ANPAL, quindi ha revocato il nulla osta.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di revoca davanti al TAR Piemonte, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede camerale l’istanza è stata accolta ai fini di un riesame, ma l’amministrazione non vi ha dato seguito. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i motivi, strettamente connessi, con cui si censura la violazione dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 42 del d.l. 73/2022, degli artt. 7, 10 e 10-bis della legge 241/1990 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, affidamento e buona fede, oltre all’eccesso di potere. I ricorrenti contestano in particolare la violazione delle regole sull’autotutela e sul contraddittorio procedimentale, per essere stato il provvedimento emanato senza attendere la risposta degli enti competenti e senza valutare la sospensione del procedimento.

Il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 disciplina il rilascio del nulla osta entro il termine massimo di sessanta giorni. L’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 attribuisce allo Sportello Unico la verifica della regolarità, completezza e idoneità della documentazione. L’art. 44 del d.l. n. 73/2022 ha introdotto una procedura semplificata di accertamento della situazione economica del datore di lavoro mediante asseverazione, ora prevista a regime dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998.

Nel caso concreto, i documenti omessi sono stati depositati in giudizio: la richiesta di rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, la marca da bollo e l’asseverazione datata 20 dicembre 2024. Il Collegio rileva inoltre che il mancato rispetto del termine di quindici giorni dalla presentazione del modulo ANPAL costituisce uno scarto minimo, inidoneo da solo a giustificare la revoca dell’atto, con le ripercussioni sulla vita del lavoratore straniero che ne derivano.

Poiché l’ordine di riesame impartito in sede cautelare non è stato ottemperato, il Collegio ribadisce il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, derivante anche dalla violazione delle regole sul contraddittorio procedimentale. La relazione amministrativa depositata in causa, recante nuovi elementi a sostegno della determinazione, non muta la decisione: non rappresentando un nuovo provvedimento emanato a seguito del riesame, essa integra gli estremi di una motivazione postuma inammissibile. Richiamando giurisprudenza pacifica, il Collegio ricorda che tale fenomeno ricorre quando in atti processuali vengano esposte ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta, intendendosi per tali ulteriori presupposti di fatto o altre ragioni giuridiche.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’amministrazione di riaprire il procedimento, in contraddittorio con lo straniero, e di concluderlo con provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *