Sospensione del pagamento del conguaglio del contributo di costruzione subordinata a cauzione (TAR Lombardia n. 946 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento che invita al pagamento di un conguaglio del contributo di costruzione ben può essere concessa subordinatamente alla prestazione di una cauzione, qualora il periculum in mora sia configurabile in relazione all’esborso richiesto. La misura può essere condizionata alla prestazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma contestata, con l’avvertenza che la mancata prestazione della garanzia nel termine assegnato determina l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare.
Il Fatto
Una società aveva realizzato un intervento di recupero di un immobile, formato un permesso di costruire per silenzio assenso. Il Comune di Milano, a seguito di una verifica d’ufficio, aveva invitato la società al pagamento di una somma a titolo di differenza tra quanto verificato e quanto autodeterminato e versato per il contributo di costruzione, comprensivo della maggiorazione per immobili dismessi. La società aveva impugnato l’invito al pagamento, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento e, nel merito, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo e la restituzione di quanto versato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto che la controversia presentasse profili di particolare complessità, tali da richiedere un approfondito esame non realizzabile nella fase cautelare. Per quanto riguarda il fumus boni iuris, il Collegio non ha effettuato una valutazione nel merito della fondatezza del ricorso, ma ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un esame approfondito nella sede di merito.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio, seppure subordinando la misura alla prestazione di una cauzione di importo pari alla somma complessivamente richiesta. Tale garanzia può essere costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, da rilasciarsi entro un termine perentorio. La mancata prestazione della garanzia nel termine assegnato comporterebbe l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 5 maggio 2027 e compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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