Monetizzazione ferie non godute e onere di allegazione delle esigenze di servizio (TAR Abruzzo n. 339 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non goduto, maturato dal pubblico dipendente e non fruito per cause a lui non imputabili, sussiste anche in assenza di un formale provvedimento di diniego della fruizione, quando l’impossibilità di godere delle ferie risulti da atti interni dell’Amministrazione che documentino le esigenze di servizio ostative e lo stato di malattia del dipendente. Il provvedimento che respinge l’istanza di monetizzazione è illegittimo se si limita a rilevare la mancanza di un formale diniego, senza valutare gli elementi fattuali e documentali dai quali emerge la causa non imputabile della mancata fruizione. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ai sensi dell’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995, costituisce attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 36, terzo comma, Cost.
Il Fatto
Un sovrintendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio per inidoneità fisica il 27 aprile 2020, chiedeva la monetizzazione di 34 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2018. L’istanza, presentata il 10 giugno 2020, era stata inoltrata alla Questura competente con parere favorevole limitatamente ai congedi del 2019 e del 2020. Il Questore respingeva la richiesta per l’anno 2018 con provvedimento del 12 maggio 2021, rilevando che non risultava alcun formale diniego alla fruizione delle ferie. Avverso tale diniego il dipendente proponeva ricorso, deducendo la violazione degli artt. 14 d.P.R. n. 395/1995 e 55 d.P.R. n. 254/1999, nonché dell’art. 36, terzo comma, Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, ravvisando l’illegittimità del provvedimento impugnato per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Il Collegio ha rilevato che il diniego si fondava sull’assenza di un formale provvedimento di ricusazione del congedo, ma trascurava un dato decisivo: l’annotazione a penna, firmata dal Comandante, sulla richiesta di congedo presentata dal dipendente il 30 dicembre 2018, dalla quale risultava che questi aveva fruito di soli 7 giorni dei 41 richiesti, essendo stato assente per malattia dal 1° marzo 2019 fino alla data della riforma.
Il TAR ha valorizzato anche la nota del Comandante della Sottosezione Polizia Stradale dell’11 luglio 2020, nella quale si dava atto che la mancata fruizione del congedo ordinario era dipesa da esigenze di servizio, condivise con la dirigenza della Sezione, dovute alla necessità di garantire la funzionalità della squadra turnista. Tale nota, sebbene trasmessa alla Sezione Polizia Stradale, non era stata considerata dall’Amministrazione in sede di decisione sull’istanza di monetizzazione. Il Collegio ha quindi concluso che la mancata fruizione delle ferie era ascrivibile a cause non imputabili al dipendente, rendendo illegittimo il diniego opposto sulla base del solo dato formale dell’assenza di un atto di diniego espresso.
La decisione afferma che l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione, ma deve accertare la situazione di fatto, attribuendo rilevanza agli elementi che dimostrano l’impossibilità di fruizione per motivi di servizio o per malattia del dipendente. Il TAR ha compensato le spese di lite, considerata la particolarità delle questioni trattate, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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