Il diniego di porto d’armi non richiede una condanna penale: l’oblazione non esclude l’inaffidabilità (TAR Puglia n. 603 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del reato per oblazione non preclude all’Autorità di Pubblica Sicurezza di valutare la condotta del richiedente ai fini del giudizio prognostico di affidabilità necessario per il rinnovo della licenza di porto d’armi. Il pagamento della somma ex artt. 162 e 162-bis c.p. non incide sull’esistenza in concreto del fatto illecito addebitato. In materia di armi, la detenzione costituisce una prerogativa eccezionale e non un diritto, sicché il diniego o la revoca possono fondarsi anche su circostanze che non hanno dato luogo a condanna penale, purché sintomatiche di una carenza di buona condotta o del pericolo di abuso. L’illecito amministrativo, quale illecito di pericolo, può configurarsi in via autonoma rispetto all’accertamento penale; l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, sindacabile solo per travisamento o manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Brindisi aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per il tiro al volo, fondando il diniego sulla sua inaffidabilità emersa in seguito al sequestro di armi detenute con modalità ritenute non custodite. Il provvedimento traeva origine da un procedimento penale per omessa custodia ex art. 20-bis della legge n. 110/1975, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione.
Il ricorrente aveva esperito plurimi rimedi avverso il sequestro e la confisca, senza successo, ed era stato sottoposto a procedimento amministrativo per il diniego alla detenzione di armi, conclusosi con il provvedimento impugnato. Con ricorso proposto dinanzi al TAR, deduceva violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando l’assenza di una condanna penale e l’insufficienza motivazionale del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando il quadro normativo di cui agli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, che consentono di negare le autorizzazioni di polizia a chi non può provare la propria buona condotta; la valutazione dell’affidabilità è rimessa alla discrezionalità dell’Autorità di P.S., sindacabile solo per illogicità o travisamento.
La conclusione del procedimento penale con oblazione non esclude che il fatto sia esistito in concreto, e la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale: l’illecito amministrativo, essendo un illecito di pericolo, può configurarsi anche in assenza di condanna, essendo sufficiente la mancanza di affidamento circa il buon uso delle armi. La Corte ha ritenuto che le modalità di custodia accertate dai Carabinieri — pistola carica in un cassetto di comodino — giustificassero il diniego.
Quanto all’obiezione sull’assenza di valutazione delle osservazioni presentate, il Collegio ha rilevato che la motivazione del provvedimento era adeguata e che era stata svolta l’audizione personale richiesta dal ricorrente; l’attenzione alle controdeduzioni risultava dagli atti del procedimento. Ha infine dichiarato inammissibile la censura volta a rimettere in discussione la valutazione di merito. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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