Diniego di accesso agli atti e obbligo di motivazione rigorosa (TAR Campania n. 577 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti amministrativi fondato sul generico riferimento alla necessità di tutelare la riservatezza di soggetti terzi è illegittimo per difetto di motivazione. La P.A. e il gestore di rete sono tenuti a motivare in modo rigoroso e puntuale le ragioni del diniego, indicando quale profilo di riservatezza o segretezza abbia impedito l’ostensione, non essendo sufficiente il richiamo alla presenza di informazioni relative a terzi. Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso sono configurabili solo nei casi previsti dall’art. 24, comma 6, lettera d), legge n. 241/1990. Non integra controllo generalizzato sull’attività amministrativa la richiesta che indichi specificamente gli atti e i documenti di cui si chiede l’ostensione, non gravando l’istante di alcun onere di elaborazione.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nella progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, è titolare di un progetto di impianto eolico da realizzarsi in un Comune della Provincia di Avellino, con potenza di immissione richiesta di 1.000 kW e punto di connessione individuato in un determinato codice POD. Il procedimento autorizzativo si era basato su una soluzione di connessione contenuta in un primo preventivo, rilasciato nel 2021 e debitamente accettato.

Nel giugno 2025 il gestore di rete comunicava la decadenza dalla pratica di connessione per mancata presentazione della dichiarazione di inizio lavori. Il giorno successivo la società presentava una nuova richiesta di connessione per la medesima potenza; il gestore rilasciava una nuova soluzione di connessione con potenza di immissione ridotta a 100 kW, per una asserita saturazione virtuale della rete. La società chiedeva quindi l’accesso agli atti relativi alla porzione di rete interessata, ottenendo un espresso diniego, motivato con il riferimento a informazioni relative a soggetti terzi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della sufficienza della motivazione posta a base del diniego di accesso. Il gestore aveva respinto l’istanza affermando che non era possibile fornire le informazioni richieste “in quanto relative a soggetti terzi” e che la riduzione di potenza era dipesa unicamente dalla variazione dell’assetto di rete.

Il TAR ritiene tale motivazione insufficiente. In materia di accesso agli atti, la P.A. è tenuta a motivare in modo rigoroso e puntuale le ragioni del diniego, non bastando il generico riferimento all’impossibilità di fornire informazioni relative a terzi. Le cause di esclusione del diritto di accesso sono configurabili solo in presenza dell’esigenza di tutelare la riservatezza di soggetti terzi, nei limiti previsti dall’art. 24, comma 6, lettera d), legge n. 241/1990.

Dalla motivazione impugnata non è dato comprendere se i terzi abbiano presentato opposizione all’ostensione, né quale sia il profilo di riservatezza o di segretezza che ha impedito l’accesso.

Il Collegio respinge anche l’eccezione secondo cui la richiesta si risolverebbe in uno strumento di controllo generalizzato sull’attività del gestore. La ricorrente ha specificamente indicato gli atti e i documenti oggetto dell’istanza, non gravando la resistente di alcuna attività di elaborazione dati.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR annulla il diniego e ordina al gestore l’esibizione di tutti i documenti richiesti, impregiudicata la facoltà di oscurare motivatamente i dati riservati e sensibili. Le spese di lite sono compensate per la particolarità delle questioni scrutinate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *