Il ritiro cautelare delle armi è legittimo in presenza di una denuncia per atti persecutori (TAR Lombardia n. 863 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una denuncia per atti persecutori integra il presupposto legittimante l’adozione di misure cautelative di ritiro delle armi ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., dovendosi attribuire prevalenza alle esigenze di prevenzione della pubblica sicurezza. La domanda cautelare di sospensione di tali atti non risulta assistita dal necessario fumus boni iuris quando il provvedimento trovi fondamento in una vicenda penale in corso. Il periculum in mora deve altresì essere desunto dalla concreta incisione del provvedimento sulla condizione lavorativa o personale dell’istante, non potendosi configurare un pregiudizio grave e irreparabile in presenza di misure che non abbiano efficacia risolutoria sul rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il verbale di acquisizione cautelativa di armi e munizioni redatto dal Commissariato di P.S. in data 30 maggio 2026, ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., nonché, con ricorso incidentale, il diniego della Prefettura di Milano di accesso agli atti del procedimento finalizzato alla sospensione o revoca del porto d’armi e all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni. L’istante chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, lamentando l’illegittimità del ritiro cautelare dell’arma e del porto d’armi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’esaminare la domanda cautelare all’esito della camera di consiglio del 15 luglio 2026, ha ritenuto che la stessa non fosse assistita dal requisito del fumus boni iuris. In particolare, i giudici hanno osservato che la presenza di una denuncia per atti persecutori a carico del ricorrente costituisce elemento idoneo a legittimare l’adozione di atti cautelativi di ritiro delle armi, dovendo l’autorità di pubblica sicurezza prevenire il rischio di un uso improprio delle stesse in contesti di conflittualità personale.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato come, allo stato degli atti, il provvedimento impugnato non avesse inciso in senso risolutorio sulla condizione lavorativa del ricorrente, con la conseguenza che non poteva configurarsi quel pregiudizio grave e irreparabile richiesto per l’accoglimento della domanda cautelare. La misura del ritiro delle armi, pur limitativa della sfera giuridica dell’istante, non risultava infatti produttiva di effetti irreversibili sulla sua attività professionale.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare e disponendo l’esecuzione immediata dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione. Ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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