Giudizio di ottemperanza: ordine al Ministero della Salute di eseguire la sentenza sull’indennizzo aggiuntivo ex lege n. 210/1992 (TAR Puglia n. 47 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notifica della sentenza passata in giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la perdurante inerzia dell’amministrazione costituisce inottemperanza. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con espressa prescrizione delle modalità e del termine per adempiere, nonché con condanna al pagamento delle spese processuali. L’ordine di esecuzione concerne sia il pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo, oltre accessori, sia l’adempimento di ogni altra statuizione in esso contenuta.

Il Fatto

La parte ricorrente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, la sentenza n. 1803/2023 che ne dichiarava il diritto all’indennizzo aggiuntivo di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992, condannando il Ministero della Salute al pagamento, si vedeva costretta ad agire nuovamente in giudizio. La sentenza favorevole, notificata all’amministrazione sia per l’eventuale appello sia per l’avvio della procedura esecutiva, era divenuta inoppugnabile, ma il Ministero era rimasto inerte, non provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto.

Pertanto, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, deducendo l’inadempimento del Ministero della Salute all’obbligo di dare esecuzione al giudicato. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio con memoria di stile, senza contestare la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza n. 1803/2023 era stata ritualmente notificata all’amministrazione e che era decorso il termine per la proposizione dell’appello, nonché il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio ha quindi rilevato la perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia. Tale inerzia, unitamente alla mancata opposizione di alcuna eccezione da parte dell’amministrazione, ha integrato i presupposti per l’accoglimento del ricorso.

In applicazione dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., il giudice amministrativo ha il potere di ordinare l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

La conseguenza processuale è stata l’integrale accoglimento del ricorso, con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione del fascicolo alla segreteria per la liquidazione del gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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