Verificazione tecnica e proroga dei termini nel giudizio amministrativo (TAR Basilicata n. 575 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. costituisce uno strumento istruttorio finalizzato all’accertamento di fatti complessi che richiedono specifiche competenze tecniche. Il giudice, valutata l’istanza del verificatore nominato, può accordare una proroga dei termini per il completamento delle operazioni peritali, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio tra le parti e garantendo a queste ultime un termine congruo per presentare osservazioni. Il differimento della trattazione della causa a una successiva udienza pubblica costituisce conseguente e necessaria prosecuzione del provvedimento istruttorio, assicurando l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente, società cooperativa non aggiudicataria, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione di una procedura di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana, indetta dal Comune di Rionero in Vulture e gestita dalla Centrale unica di committenza del Lago di Occhito. L’atto impugnato ha disposto l’aggiudicazione in favore di un RTI, contestando la ricorrente la legittimità della procedura con specifico riferimento ai criteri di valutazione dell’anomalia dell’offerta e alla verifica dei requisiti del raggruppamento aggiudicatario.
Nel corso del giudizio, il TAR Basilicata ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidandone il compimento all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Potenza, al fine di accertare la fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla congruità dell’offerta presentata dal RTI aggiudicatario.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza collegiale, il TAR Basilicata ha preso in esame l’istanza avanzata dalla verificatrice delegata, la quale aveva chiesto una proroga del termine per la consegna dell’elaborato peritale, originariamente fissato al 28 novembre 2025, nonché un maggior lasso di tempo per la trasmissione dello stesso alle parti. Il Tribunale ha ritenuto di poter accedere alla richiesta, riorganizzando il calendario delle operazioni istruttorie nel rispetto delle esigenze di completezza dell’accertamento e di garanzia del contraddittorio.
Il nuovo termine per l’ultimazione delle operazioni peritali è stato fissato al 15 gennaio 2026, con trasmissione dell’elaborato alle parti entro il 31 gennaio 2026. Le parti avranno successivamente dieci giorni per far pervenire al verificatore osservazioni e documenti, e il deposito dell’elaborato definitivo presso la segreteria del Tribunale è stato programmato entro il 20 febbraio 2026. Il verificatore dovrà illustrare dettagliatamente le modalità di risoluzione del quesito sottopostogli, allegando la documentazione di supporto e prendendo espressamente posizione sulle eventuali osservazioni delle parti.
La decisione del Tribunale si fonda sulla natura dell’istituto della verificazione, che richiede tempi adeguati per un accertamento completo e approfondito dei fatti di causa. La concessione della proroga non pregiudica le garanzie difensive delle parti, che conservano la facoltà di interloquire con il verificatore nei termini assegnati. Il differimento della trattazione dell’affare alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 consegue logicamente alla nuova tempistica istruttoria, assicurando che il giudizio possa essere deciso sulla base di un quadro istruttorio completo e aggiornato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.