Inammissibile la richiesta di commissario ad acta fuori dal giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 10563/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’istanza con cui la parte vittoriosa in un giudizio di accesso agli atti chieda, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza che ha ordinato all’amministrazione l’esibizione dei documenti, senza aver previamente instaurato il giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. La speciale facoltà di richiedere l’ausiliario giudiziale senza la previa proposizione dell’azione di ottemperanza è, infatti, circoscritta all’esecuzione delle pronunce rese all’esito del giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. e non si estende alle sentenze che, come quella di accoglimento della domanda di accesso, abbiano annullato un diniego (ancorché formatosi per silentium) e ordinato l’esibizione di documenti amministrativi.
Il Fatto
La ricorrente, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole in materia di accesso agli atti, si vedeva ordinare dal giudice l’esibizione della documentazione richiesta. L’amministrazione comunale, rimasta inerte, non ottemperava all’ordine giudiziale entro il termine concesso.
La parte interessata proponeva pertanto ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza. Il comune, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, osservando che la nomina del commissario ad acta postula quale presupposto imprescindibile la regolare instaurazione e la positiva definizione dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che tale azione può essere proposta anche per l’esecuzione di pronunce del giudice amministrativo di primo grado non ancora passate in giudicato, e che nessun argomento contrario può trarsi dall’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.
Detta disposizione, pur consentendo alla parte di richiedere la nomina dell’ausiliario giudiziale in assenza della previa proposizione del giudizio di ottemperanza, limita tale facoltà all’ipotesi in cui si renda necessario dare esecuzione a una pronuncia resa all’esito di un’azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, invece, la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione non aveva censurato l’inerzia antigiuridica dell’amministrazione, ma aveva annullato un diniego di accesso e ordinato l’esibizione di documenti, esulando dall’ambito materiale del rito disciplinato dall’art. 117 cod. proc. amm. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con dichiarazione di nullità delle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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