Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1367 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ove l’Amministrazione non vi abbia adempiuto. A norma dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l’azione è prevista per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e la notifica alla parte intimata, con il decorso del termine dilatorio, il ricorso è fondato se l’Amministrazione non fornisce prova dell’adempimento. Il perdurante inadempimento giustifica la nomina di un commissario ad acta, ma non, allo stato, il riconoscimento della penalità di mora.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di € 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la docente ha proposto ricorso al TAR Veneto per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’assegnazione della carta, la nomina di un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 22 dicembre 2025. La sentenza è stata inoltre notificata al Ministero il 29 luglio 2025, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
Nessun dubbio sussiste, per il Collegio, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’azione è infatti prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il ricorso è stato ritenuto fondato nel merito, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi diretti a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, costituendo la carta docente con le modalità e le funzionalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e accreditando la somma di € 1.500,00, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. La nomina del commissario ha inoltre indotto il Tribunale a escludere, allo stato, i presupposti della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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