L’inottemperanza al giudicato sulla carta del docente e il diniego delle astreintes (TAR Lombardia n. 2426 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per gli anni pregressi, una volta passata in giudicato e notificata, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In tale sede, accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per adempiere e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, in ragione dell’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente e della già disposta nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza divenuta definitiva, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore di due ricorrenti, per un importo annuo di 500,00 euro, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un totale di 2.500,00 euro ciascuna. Una delle ricorrenti aveva già ricevuto un acconto di 2.000,00 euro, residuando un credito di 500,00 euro.
La sentenza, notificata al Ministero il 13 agosto 2025, non era stata eseguita. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti. Per il caso di perdurante inottemperanza, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. La penalità di mora è stata esclusa in quanto considerata manifestamente iniqua nel caso concreto, tenuto conto dell’eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente e dell’avvenuta nomina del commissario ad acta, che già costituisce strumento satisfattivo dell’interesse del creditore.
Le spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario, in considerazione della natura seriale della questione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
Nota della Redazione
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